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Sentenza

Sentenza del 25/10/2016 n. 997 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IVA detraibile può essere rimborsata qualora il cedente nazionale consegni i beni ad un soggetto passivo comunitario per conto del proprio cessionario extra-comunitario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva riconosciuto alla società svizzera il rimborso dell'IVA pagata a una società italiana per l'acquisto di beni consegnati direttamente a soggetti situati in altri Stati membri dell'Unione europea. Secondo l'Ufficio, tali operazioni costituivano operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia e, non essendo la società svizzera un soggetto passivo IVA comunitario, non potevano qualificarsi né come cessioni intracomunitarie né come esportazioni. L'Agenzia ha inoltre sostenuto che l'IVA relativa ai beni successivamente inviati in Russia, ove indebitamente addebitata, non fosse rimborsabile tramite la procedura prevista per i soggetti non residenti, ma dovesse essere recuperata mediante richiesta di restituzione al fornitore italiano.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il diritto della società svizzera al rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia e relativi a beni consegnati in altri Stati membri dell'UE, ritenendo sussistenti le condizioni di reciprocità e non ravvisando una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale o operazioni attive rilevanti in Italia. La cessione italiana è stata qualificata come operazione interna soggetta a IVA, poiché la società svizzera non era un soggetto passivo IVA comunitario e i beni non uscivano dal territorio dell'Unione. Diversamente, è stato confermato il diniego del rimborso dell'IVA, pari a 15.361,68 euro, relativa alla fattura n. 583 per beni destinati alla Russia: tale cessione rientrava nell'esportazione non imponibile di cui all'art. 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. n. 633/1972 e l'IVA era stata quindi indebitamente fatturata. La società svizzera avrebbe dovuto chiederne la restituzione al fornitore italiano. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 38-ter d.P.R. n. 633/1972

    Rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti non residenti

    Consente, a condizioni di reciprocità, il rimborso dell'IVA assolta in Italia da soggetti stabiliti fuori dall'Unione europea, limitatamente agli acquisti di beni mobili e servizi inerenti all'attività, purché non ricorrano cause ostative come una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale o operazioni attive rilevanti in Italia.

  • Art. 38-bis2 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'art. 38-ter per individuare le operazioni che impediscono il rimborso

    La Commissione ha ritenuto che la società svizzera non avesse in Italia una stabile organizzazione e non avesse effettuato operazioni attive rilevanti ai fini IVA, poiché la consegna dei beni a operatori UE era eseguita dalla società italiana per conto della società svizzera.

  • Art. 41 d.l. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993

    Cessioni intracomunitarie non imponibili

    Non si applica quando il cessionario è una società svizzera priva della qualifica di soggetto passivo IVA comunitario, anche se i beni sono fisicamente trasportati in un altro Stato membro.

  • Art. 58 d.l. n. 331/1993

    Operazioni triangolari intracomunitarie

    La disposizione riguarda specifiche triangolazioni con soggetti identificati ai fini IVA in Italia e un cessionario comunitario finale; non si estende alla fattispecie in cui il primo acquirente sia una società extra-UE.

  • Art. 8 d.P.R. n. 633/1972

    Cessioni all'esportazione

    Per i beni destinati alla Russia, la cessione è stata qualificata come esportazione non imponibile. L'IVA eventualmente fatturata dal fornitore italiano è quindi indebita e non è recuperabile dal cessionario estero tramite la procedura ordinaria di rimborso prevista per l'IVA correttamente assolta.

  • Tredicesima Direttiva 86/560/CEE

    Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nel territorio della Comunità

    Costituisce la base comunitaria della disciplina dei rimborsi ai soggetti extra-UE, subordinandoli alle condizioni previste dalla normativa nazionale e alla reciprocità.

  • Direttiva 79/1072/CEE

    Modalità per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti

    Secondo la Corte di giustizia UE, l'IVA non dovuta e erroneamente fatturata non rientra nella procedura di rimborso ai non residenti; il destinatario deve normalmente ottenere la restituzione dal prestatore o cedente, salvo che ciò sia impossibile o eccessivamente difficile.

  • Art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Divieto di domande ed eccezioni nuove in appello

    Non è stato violato, perché le argomentazioni dell'Agenzia sulla reciprocità e sulla normativa applicabile costituivano precisazioni delle contestazioni già sollevate e non nuove eccezioni.

Massime di principio

  • Quando una società extra-UE acquista beni da un fornitore italiano e incarica quest'ultimo di consegnarli direttamente in un altro Stato UE, l'operazione non è automaticamente una cessione intracomunitaria né un'esportazione: in assenza di un cessionario comunitario passivo IVA, la cessione può essere considerata interna e soggetta a IVA italiana.
  • Il trasporto fisico dei beni in un altro Stato membro non basta, da solo, a qualificare l'operazione come cessione intracomunitaria; occorre verificare status IVA, identificazione e ruolo dei soggetti coinvolti.
  • Un soggetto extra-UE può ottenere il rimborso dell'IVA italiana assolta sugli acquisti inerenti alla propria attività se sussistono reciprocità e gli altri requisiti, anche se la merce viene consegnata a clienti comunitari, purché non abbia effettuato in Italia operazioni attive rilevanti e non disponga di una stabile organizzazione o rappresentante fiscale.
  • Se i beni sono destinati a un Paese extra-UE e ricorrono i requisiti dell'esportazione, la cessione italiana è non imponibile; l'IVA eventualmente addebitata è indebita e va normalmente recuperata dal cedente mediante nota di variazione o restituzione, non tramite la procedura di rimborso dell'IVA ai non residenti.
  • Nelle ipotesi di IVA erroneamente fatturata, il cessionario o committente deve rivolgersi anzitutto al soggetto che ha emesso la fattura. L'azione diretta verso l'amministrazione finanziaria resta eccezionale e può essere necessaria solo quando il recupero dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile.

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