Sentenza del 25/10/2016 n. 997 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
IVA detraibile può essere rimborsata qualora il cedente nazionale consegni i beni ad un soggetto passivo comunitario per conto del proprio cessionario extra-comunitario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva riconosciuto alla società svizzera il rimborso dell'IVA pagata a una società italiana per l'acquisto di beni consegnati direttamente a soggetti situati in altri Stati membri dell'Unione europea. Secondo l'Ufficio, tali operazioni costituivano operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia e, non essendo la società svizzera un soggetto passivo IVA comunitario, non potevano qualificarsi né come cessioni intracomunitarie né come esportazioni. L'Agenzia ha inoltre sostenuto che l'IVA relativa ai beni successivamente inviati in Russia, ove indebitamente addebitata, non fosse rimborsabile tramite la procedura prevista per i soggetti non residenti, ma dovesse essere recuperata mediante richiesta di restituzione al fornitore italiano.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il diritto della società svizzera al rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia e relativi a beni consegnati in altri Stati membri dell'UE, ritenendo sussistenti le condizioni di reciprocità e non ravvisando una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale o operazioni attive rilevanti in Italia. La cessione italiana è stata qualificata come operazione interna soggetta a IVA, poiché la società svizzera non era un soggetto passivo IVA comunitario e i beni non uscivano dal territorio dell'Unione. Diversamente, è stato confermato il diniego del rimborso dell'IVA, pari a 15.361,68 euro, relativa alla fattura n. 583 per beni destinati alla Russia: tale cessione rientrava nell'esportazione non imponibile di cui all'art. 8, primo comma, lett. b), del d.P.R. n. 633/1972 e l'IVA era stata quindi indebitamente fatturata. La società svizzera avrebbe dovuto chiederne la restituzione al fornitore italiano. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 38-ter d.P.R. n. 633/1972
Rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti non residenti
Consente, a condizioni di reciprocità, il rimborso dell'IVA assolta in Italia da soggetti stabiliti fuori dall'Unione europea, limitatamente agli acquisti di beni mobili e servizi inerenti all'attività, purché non ricorrano cause ostative come una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale o operazioni attive rilevanti in Italia.
Art. 38-bis2 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dall'art. 38-ter per individuare le operazioni che impediscono il rimborso
La Commissione ha ritenuto che la società svizzera non avesse in Italia una stabile organizzazione e non avesse effettuato operazioni attive rilevanti ai fini IVA, poiché la consegna dei beni a operatori UE era eseguita dalla società italiana per conto della società svizzera.
Art. 41 d.l. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993
Cessioni intracomunitarie non imponibili
Non si applica quando il cessionario è una società svizzera priva della qualifica di soggetto passivo IVA comunitario, anche se i beni sono fisicamente trasportati in un altro Stato membro.
Operazioni triangolari intracomunitarie
La disposizione riguarda specifiche triangolazioni con soggetti identificati ai fini IVA in Italia e un cessionario comunitario finale; non si estende alla fattispecie in cui il primo acquirente sia una società extra-UE.
Cessioni all'esportazione
Per i beni destinati alla Russia, la cessione è stata qualificata come esportazione non imponibile. L'IVA eventualmente fatturata dal fornitore italiano è quindi indebita e non è recuperabile dal cessionario estero tramite la procedura ordinaria di rimborso prevista per l'IVA correttamente assolta.
Tredicesima Direttiva 86/560/CEE
Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nel territorio della Comunità
Costituisce la base comunitaria della disciplina dei rimborsi ai soggetti extra-UE, subordinandoli alle condizioni previste dalla normativa nazionale e alla reciprocità.
Direttiva 79/1072/CEE
Modalità per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti
Secondo la Corte di giustizia UE, l'IVA non dovuta e erroneamente fatturata non rientra nella procedura di rimborso ai non residenti; il destinatario deve normalmente ottenere la restituzione dal prestatore o cedente, salvo che ciò sia impossibile o eccessivamente difficile.
Divieto di domande ed eccezioni nuove in appello
Non è stato violato, perché le argomentazioni dell'Agenzia sulla reciprocità e sulla normativa applicabile costituivano precisazioni delle contestazioni già sollevate e non nuove eccezioni.
Massime di principio
- Quando una società extra-UE acquista beni da un fornitore italiano e incarica quest'ultimo di consegnarli direttamente in un altro Stato UE, l'operazione non è automaticamente una cessione intracomunitaria né un'esportazione: in assenza di un cessionario comunitario passivo IVA, la cessione può essere considerata interna e soggetta a IVA italiana.
- Il trasporto fisico dei beni in un altro Stato membro non basta, da solo, a qualificare l'operazione come cessione intracomunitaria; occorre verificare status IVA, identificazione e ruolo dei soggetti coinvolti.
- Un soggetto extra-UE può ottenere il rimborso dell'IVA italiana assolta sugli acquisti inerenti alla propria attività se sussistono reciprocità e gli altri requisiti, anche se la merce viene consegnata a clienti comunitari, purché non abbia effettuato in Italia operazioni attive rilevanti e non disponga di una stabile organizzazione o rappresentante fiscale.
- Se i beni sono destinati a un Paese extra-UE e ricorrono i requisiti dell'esportazione, la cessione italiana è non imponibile; l'IVA eventualmente addebitata è indebita e va normalmente recuperata dal cedente mediante nota di variazione o restituzione, non tramite la procedura di rimborso dell'IVA ai non residenti.
- Nelle ipotesi di IVA erroneamente fatturata, il cessionario o committente deve rivolgersi anzitutto al soggetto che ha emesso la fattura. L'azione diretta verso l'amministrazione finanziaria resta eccezionale e può essere necessaria solo quando il recupero dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 33 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 34 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 94 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 313 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 506 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 987 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →