Sentenza del 25/10/2016 n. 987 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui erano stati contestati maggiori redditi ai fini IRES e IVA per complessivi euro 1.711.276,13, oltre alle relative addizionali. In appello ha contestato, tra l'altro, la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sostenendo che l'Agenzia non avesse esaminato le memorie difensive depositate entro il termine di sessanta giorni dal processo verbale di constatazione. Ha inoltre dedotto l'inesistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento, il difetto di motivazione dell'avviso, l'insussistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo e l'errata qualificazione di alcune movimentazioni finanziarie come ricavi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, ritenendo fondato il motivo relativo alla mancata valutazione delle osservazioni del contribuente. L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente impone all'Amministrazione di valutare le osservazioni e le richieste presentate nel termine di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni. Tale valutazione non deve necessariamente essere esplicitata nell'avviso di accertamento, ma non può essere omessa. Nel caso concreto, l'Agenzia aveva dichiarato espressamente di non avere esaminato la memoria, giustificando l'omissione con la ristrettezza dei tempi: tale giustificazione è stata ritenuta inaccettabile. L'avviso di accertamento è stato quindi annullato. Le spese di giudizio sono state compensate per la novità della questione e per il recente consolidamento della giurisprudenza.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori; l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
L'Amministrazione finanziaria deve effettivamente valutare le osservazioni presentate dal contribuente entro il termine previsto. Non è invece necessario che l'avviso di accertamento dia conto espressamente di tale valutazione, purché essa non sia stata omessa. La mancata valutazione dichiarata dall'Ufficio comporta l'illegittimità dell'atto.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3
La società aveva contestato l'applicazione del raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento, ma la sentenza ha annullato l'atto già sulla base della violazione dell'art. 12, comma 7, senza esaminare nel merito tale ulteriore motivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2
La società aveva dedotto il difetto di motivazione dell'avviso per la mancata allegazione di atti relativi a soggetti terzi. Anche questo motivo non è stato esaminato, poiché l'annullamento dell'atto è stato disposto per la mancata valutazione delle memorie.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, commi 1 e 2
La società aveva contestato i presupposti dell'accertamento induttivo extracontabile. La questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo principale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1
La società aveva sostenuto che determinate movimentazioni bancarie fossero finanziamenti del socio o anticipazioni dell'amministratore, e non ricavi. Anche tale motivo non è stato deciso nel merito per effetto dell'annullamento dell'accertamento.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta osservazioni o richieste entro i sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura della verifica, l'Amministrazione deve esaminarle realmente prima di emettere l'avviso di accertamento.
- L'Ufficio non è obbligato a confutare analiticamente ogni osservazione nell'avviso, ma non può dichiarare di non averle esaminate. La mancata valutazione effettiva può comportare l'annullamento dell'atto.
- La scadenza ravvicinata dei termini di accertamento non giustifica, di per sé, il mancato esame delle memorie, soprattutto quando l'Ufficio dispone ancora di tempo sufficiente.
- Il contribuente dovrebbe conservare la prova della tempestiva presentazione delle memorie e documentare il loro contenuto, mentre l'Amministrazione dovrebbe lasciare traccia dell'esame svolto e delle ragioni dell'eventuale mancato accoglimento.
- Quando una sentenza annulla l'accertamento per un vizio preliminare, gli altri motivi di ricorso possono non essere esaminati: ciò non implica necessariamente che siano stati ritenuti fondati o infondati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 33 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 34 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 94 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 313 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 506 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 25 ott 2016Sentenza del 25/10/2016 n. 1869 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →