Cassazione Penale, Sentenza n. 13096/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9/10/1990, n. 309) e detenzione/porto illegale di armi. Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) vizio di motivazione e insufficienza dei gravi indizi in relazione al reato associativo, sostenendo l'assenza di un concreto e continuativo contributo al sodalizio; 2) carenza delle esigenze cautelari, contestando il pericolo di recidiva e deducendo la presenza di stabile attività lavorativa dal 2020, l'assenza di rapporti con gli altri indagati e un precedente ormai estinto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in termini generici e non abbiano fornito una critica argomentata e puntuale alle ragioni del Tribunale di Milano. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può rivalutare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, potendo intervenire solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Riferimento alla fattispecie dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quale reato contestato all'indagato; la Corte prende atto della rilevanza del reato nel valutare la presunzione relativa di pericolosità sociale
Codice di procedura penale, art. 273
Richiamato in relazione alla nozione e alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte sottolinea che la valutazione spetta al giudice di merito e può essere sindacata dalla Cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità
Codice di procedura penale, art. 274
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione): la Corte conferma che la sussistenza di tali esigenze rimane valutazione del giudice di merito salvo profili di manifesta illogicità
Codice di procedura penale, artt. 581 e 591
Richiamati per il principio che i motivi di impugnazione devono essere specifici e motivati; motivi generici determinano inammissibilità
Codice di procedura penale, art. 94, comma 1
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione
Massime di principio
- Un ricorso contro misure cautelari deve contenere una critica argomentata e specifica; affermazioni generiche o ripetizioni non confrontano adeguatamente la motivazione impugnata e rischiano l'inammissibilità.
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione di merito degli elementi probatori: le contestazioni devono mirare a violazioni di legge o a manifeste illogicità nella motivazione del giudice di merito.
- Per incidere sulle esigenze cautelari è necessario produrre elementi concreti che mettano in dubbio la sussistenza del pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio (es. prova documentale di effettivo e durevole recesso dal sodalizio, elementi che dimostrino l'impossibilità di contatti con il contesto criminale).
- La mera produzione di elementi favorevoli (p. es. attività lavorativa, tempo trascorso) è insufficiente se non correlata a fatti o prove che dimostrino il venir meno delle condizioni di pericolosità ritenute dal giudice.
- Nella redazione dei motivi di cassazione è essenziale indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni censura, confrontandoli punto per punto con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
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