Cassazione Civile, Ordinanza n. 29324/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Un acquirente aveva convenuto la venditrice chiedendo la risoluzione della vendita di un ciclomotore, sostenendo inizialmente di aver ricevuto un bene difforme da quello pattuito, indicato come modello/anno di fabbricazione diverso da quello richiesto. In corso di rapporto tra le parti era poi intervenuto un accordo di restituzione del mezzo già consegnato, con imputazione del prezzo già versato all'acquisto di un diverso ciclomotore di fabbricazione 2011, che tuttavia non veniva mai consegnato. In primo grado la domanda di risoluzione veniva rigettata, ma la venditrice veniva comunque condannata a restituire il prezzo; in appello, il Tribunale accoglieva l'appello principale della venditrice e dichiarava inammissibile l'appello incidentale dell'acquirente, ritenendo nuova la domanda di risoluzione fondata sulla mancata consegna del secondo ciclomotore. Il ricorso per cassazione censurava tale impostazione: con il primo motivo si denunciava la violazione delle norme sul contenuto della domanda e sull'appello, sostenendo che la domanda in secondo grado non fosse nuova ma coerente con quella originaria; con il secondo motivo si deduceva l'omesso esame del verbale di reso del 23/5/2011 e la violazione delle norme sulla vendita, sull'inadempimento e sulla qualificazione del rapporto; con il terzo motivo si lamentava l'omessa pronuncia sulla domanda di consegna del ciclomotore di fabbricazione 2011 prevista dall'accordo successivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Messina in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il giudice di appello aveva erroneamente applicato il divieto di domande nuove ex art. 345 c.p.c., poiché nel caso concreto vi era identità di petitum e di causa petendi: il diritto azionato era sempre quello alla restituzione del prezzo previa risoluzione per inadempimento, e la mancata consegna finale del bene costituiva l'esito della medesima vicenda sostanziale, ancorché attraversata da una fase intermedia di restituzione del primo ciclomotore e di imputazione del prezzo a un diverso veicolo. L'accordo del maggio 2011 è stato letto come rinegoziazione non novativa del contratto originario.
Norme richiamate
Il divieto di domande nuove in appello va applicato in modo restrittivo; non è nuova la domanda che, pur diversa nella ricostruzione dei fatti, sostituisce la precedente senza aggiungersi ad essa e resta inserita nella medesima vicenda sostanziale.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale la cui violazione sarebbe consistita nell'erronea qualificazione della domanda in appello.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, in relazione alla decisione secondo diritto e alla qualificazione della domanda.
Richiamato come norma sulla mancanza delle qualità promesse o essenziali, in collegamento alla difformità del bene venduto.
Richiamato come base della domanda di risoluzione per inadempimento.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla rinegoziazione e alla modifica dell'assetto negoziale.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'imputazione del prezzo e alla sostituzione della prestazione.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla non scarsa importanza dell'inadempimento.
Richiamato nel secondo motivo e nel terzo motivo in relazione all'omessa pronuncia o alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di valutazione delle allegazioni e delle prove.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove.
Richiamato nel terzo motivo come norma definitoria della vendita.
Richiamato nel terzo motivo sugli obblighi del venditore.
Richiamato nel terzo motivo in tema di consegna della cosa venduta.
Richiamato dalla Corte a fini sistematici, come termine di raffronto utilizzato dalle Sezioni Unite per distinguere modificazione ammissibile e domanda nuova.
Cass. SU 12310/2015
La Corte vi fa riferimento per affermare che è ammissibile la modifica della domanda che la sostituisce senza aggiungersi ad essa, quando resta all'interno della medesima vicenda sostanziale e mira a una tutela tendenzialmente definitiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai fini dell'art. 345 c.p.c., non è domanda nuova quella che, pur mutando la prospettazione fattuale, si pone in rapporto di sostituzione e non di aggiunta rispetto alla domanda originaria, restando ferma la medesima utilità sostanziale perseguita dalla parte.
- Per stabilire se vi sia mutamento inammissibile della domanda occorre guardare a petitum e causa petendi in senso sostanziale: se il diritto azionato rimane identico e cambia solo la sequenza fattuale che conduce alla mancata esecuzione della prestazione, la domanda può essere ammissibile.
- La rinegoziazione del contratto non è novativa quando il prezzo già versato resta imputato al medesimo rapporto economico e l'assetto successivo conserva la sostanza dell'interesse originario delle parti; in tale ipotesi la mancata consegna finale integra ancora il medesimo inadempimento rilevante ai fini della risoluzione.
- La verifica sulla novità della domanda in appello deve essere svolta in funzione dell'esigenza di concentrare la tutela giurisdizionale sulla medesima vicenda sostanziale, evitando una frammentazione artificiosa del contenzioso.
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