Cassazione Penale, Sentenza n. 2008/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità della sentenza per carenza di motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico (consapevolezza della provenienza delittuosa del veicolo) e per mancata riqualificazione del reato di ricettazione (art. 648-bis c.p.) come tentativo. Il ricorrente sosteneva che gli imputati avevano solo smontato alcune parti dell'autovettura senza compiere modifiche tali da impedirne l'identificazione, quindi il reato non si sarebbe consumato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e non confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che aveva accertato la consapevolezza della provenienza delittuosa in base alle circostanze (cannibalizzazione del veicolo in piena notte in aperta campagna, azione di più persone, reazione violenta o fuga all'arrivo delle Forze dell'Ordine) e al fatto che, prima dell'intervento della polizia, erano già stati soppressi e resi inservibili gli elementi identificativi (targhe). Pertanto il reato di ricettazione è stato considerato consumato; il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che il delitto fosse consumato perché gli autori avevano già eseguito operazioni dirette a rendere inservibili gli elementi identificativi del veicolo (targhe) e avevano smontato l'auto in circostanze che dimostravano la consapevolezza della provenienza delittuosa; dunque non si è trattato di un tentativo.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei confronti del ricorrente per inammissibilità del ricorso.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata come criterio nel valutare la sanzione pecuniaria per impugnazioni ritenute colpose o manifestamente infondate.
Massime di principio
- La consapevolezza della provenienza delittuosa (elemento soggettivo della ricettazione) può essere desunta dalle circostanze di tempo e luogo e dal comportamento: es. smontaggio "a pezzi" del veicolo in piena notte in campagna, presenza di più persone, fuga o resistenza all'arrivo della polizia.
- Se, prima dell'intervento delle forze dell'ordine, sono stati soppressi o resi inservibili gli elementi identificativi (targhe, numeri VIN) il reato di ricettazione si considera consumato e non tentato.
- La semplice asserzione generica dell'assenza dell'elemento psicologico non è sufficiente in cassazione: il ricorso deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni probatorie e logiche rese dalla corte d'appello.
- Operazioni di smontaggio parziale del veicolo possono integrare condotte idonee a ostacolare l'identificazione: la valutazione della consumazione dipende dall'effettivo impedimento all'identificazione del bene.
- Impugnazioni che non affrontano puntualmente le deduzioni motivazionali della corte d'appello rischiano di essere dichiarate inammissibili e di comportare la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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