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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12832/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comodante)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di godimento di un appartamento tra madre e figlio. La madre ha convenuto il figlio chiedendo il rilascio dell'immobile e il risarcimento per l'occupazione senza titolo, sostenendo di avere concesso il bene a titolo di comodato precario e di aver poi comunicato il recesso. Il figlio ha resistito affermando invece che il bene gli era stato concesso in comodato per soddisfare esigenze familiari, con conseguente impossibilità per la comodante di pretenderne il rilascio in assenza di un urgente e imprevisto bisogno. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno accolto la domanda della madre, qualificando il rapporto come precario ex art. 1810 c.c. e ritenendo non provata la dedotta destinazione del comodato a esigenze familiari. In cassazione il figlio ha proposto sei motivi: 1) violazione delle norme processuali sul rito e sulle prove in appello, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto ammettere d'ufficio prove indispensabili e che avrebbe errato nell'applicare l'art. 345 c.p.c. invece dell'art. 437 c.p.c. richiamato dall'art. 447-bis c.p.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere attribuito il giusto rilievo alle dichiarazioni della madre, ai documenti anagrafici e all'asserito uso non parziale dell'appartamento; 3) nullità della sentenza perché costruita in larga parte mediante brani tratti dagli scritti difensivi della controparte; 4) violazione degli artt. 43, 1809 e 1810 c.c., per avere negato la prova del comodato destinato ad abitazione familiare; 5) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere svalutato presunzioni e confessione e per non avere ritenuto contestate alcune circostanze; 6) erronea regolazione delle spese, perché la causa sarebbe stata di valore molto basso e non indeterminabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi cinque motivi, soprattutto perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova, attività preclusa in sede di legittimità, oltre che per incoerenza con quanto effettivamente dedotto in appello e per la non configurabilità delle denunciate violazioni degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. nei termini prospettati. Ha inoltre respinto il sesto motivo, affermando che la causa era correttamente qualificabile come di valore indeterminabile, sicché la liquidazione delle spese non violava il d.m. n. 55 del 2014. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    Nel rito locatizio richiamato dalla controversia opera il regime processuale speciale, ma il divieto di nova in appello resta sostanzialmente analogo a quello del rito ordinario.

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nuove prove e nuove domande in appello vale anche se la norma richiamata dal giudice non sia quella corretta, quando la regola applicata sia comunque sostanzialmente esatta.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro/locatizio l'ammissione di prove nuove o ufficio è rimessa a potere discrezionale del giudice, non sindacabile in cassazione se non specificamente sollecitato e immotivatamente negato.

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini è la richiesta processuale che, secondo la Corte, avrebbe dovuto precedere la censura in cassazione sul mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi.

  • art. 2721 c.c.

    In materia contrattuale la prova testimoniale incontra il limite del divieto per i contratti di valore superiore alla soglia di legge, salvo eccezioni non dedotte o dimostrate.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con principi consolidati e si risolvono in una richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 436-bis c.p.c.

    La doppia conforme di merito preclude la deduzione in cassazione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo nei limiti indicati dalla norma ratione temporis.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente o mancante non sussiste se la sentenza espone comunque le ragioni della decisione, anche richiamando passaggi delle difese di parte.

  • art. 43 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte non vi riconosce una decisività autonoma rispetto alla qualificazione del rapporto di comodato/precario.

  • art. 1809 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere un comodato per esigenze familiari e la necessità di un bisogno urgente del comodante per il rilascio; la Corte conferma però che tale qualificazione non è stata provata.

  • art. 1810 c.c.

    Quando il comodatario non prova un comodato con termine o finalità specifiche, il rapporto può essere qualificato come precario, con legittimità del recesso ad nutum del comodante.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata o decide facendo applicazione del criterio residuale dell'onere probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici non possono essere rivalutate in cassazione come se fosse un terzo grado di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara espressamente di non osservare la regola di disponibilità delle prove, non quando valuta diversamente le prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione sussiste solo per attribuzione di fede privilegiata a prove prive di tale efficacia o per valutazione vincolata di prove libere, non per la diversa ponderazione delle prove.

  • art. 10 c.p.c.

    Il valore della causa si determina secondo i criteri legali; ove manchi un valore locativo certo, la causa può essere qualificata di valore indeterminabile.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.m. 10.3.2014 n. 55

    La liquidazione del compenso deve essere effettuata secondo i parametri vigenti e, per una causa di valore indeterminabile, il compenso liquidato non è risultato superiore al massimo tabellare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o dichiara di non voler osservare il principio di disponibilità della prova; non basta lamentare che abbia attribuito maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice attribuisca efficacia di prova legale a un elemento che non la possiede, o viceversa ignori il regime legale di una prova vincolata; non è sindacabile la mera diversa ponderazione del compendio istruttorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. richiede di indicare con precisione quale fatto costitutivo o impeditivo sia stato posto a carico della parte sbagliata; non è sufficiente contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove o le presunzioni.
  • Nel comodato di immobile, se la parte che invoca una durata determinata o la destinazione a specifiche esigenze familiari non ne fornisce prova, il rapporto può essere qualificato come comodato precario e il comodante può recedere ad nutum.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può ridursi alla critica della singola prova ignorata o sottovalutata, quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • La motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto che riprenda passaggi delle difese di parte, purché consenta di comprendere le ragioni della decisione.
  • In tema di spese processuali, il valore della causa va determinato secondo i criteri legali; se il valore economico del bene o della pretesa non è allegato in modo affidabile, la causa può essere trattata come di valore indeterminabile ai fini tariffari.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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