Cassazione Penale, Sentenza n. 45208/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva la riproposizione di un'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. (mediante la procedura ex art. 671 c.p.p.), ritenuta dalla Corte territoriale inammissibile come mera ripetizione dell'istanza rigettata il 24 luglio 2019. La difesa sosteneva che sussisteva un elemento di novità: una precedente ordinanza favorevole, del 7 giugno 2018, nei confronti del coimputato Pietro Pilo, che aveva riconosciuto la continuazione; inoltre era dedotta identità della natura dei reati (estorsioni, traffico di stupefacenti, lesioni aggravate) e coincidenza temporale dei fatti, per cui la diversa valutazione avrebbe violato il principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.). Invocava inoltre il principio del cosiddetto "giudicato debole" in sede esecutiva e deduceva errori di applicazione degli artt. 81 c.p. e 125 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la circostanza dell'ordinanza favorevole al coimputato Pilo non fosse decisiva: quella decisione non era stata prima sottoposta al vaglio del giudice nell'istanza originaria, ma la giurisprudenza consolidata afferma che la diversa valutazione favorevole a un coimputato in altra sede non vincola il giudice dell'esecuzione chiamato a decidere sull'istanza di un altro soggetto. Inoltre una precedente pronuncia di legittimità aveva già affrontato e respinto la questione di merito; comunque l'istanza, pur con il presunto novum, era manifestamente infondata e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sulla procedura per la richiesta in sede esecutiva del riconoscimento della continuazione tra pene: è la procedura invocata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento della continuazione; la Corte ha valutato la riproposizione come inammissibile se manifestamente infondata o già decisa.
Disposizione sul concorso di reati e sulla continuazione: la questione centrale verteva sul riconoscimento del vincolo del continuato tra reati commessi in contesti connessi; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento in favore di un coimputato non vincoli automaticamente quello per altro soggetto.
art. 125 cod. proc. pen. (citato come "codice di rito")
Norma procedurale richiamata dal ricorrente (contestata per errata applicazione): la sentenza non ha riconosciuto violazioni procedurali tali da inficiare la decisione di inammissibilità.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità per le istanze manifestamente infondate o reiterate: la Corte territoriale ha utilizzato questa disposizione per dichiarare inammissibile l'istanza e la Cassazione ha ritenuto congrua tale scelta.
Norma che dispone la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 3 Cost.
Principio di uguaglianza invocato dal ricorrente per lamentare disparità di trattamento rispetto al coimputato; la Corte ha ritenuto che la diversa valutazione tra giudici non configura di per sé una violazione automatica del principio di uguaglianza nelle specifiche circostanze.
Massime di principio
- La riproposizione di un'istanza di riconoscimento della continuazione già rigettata è preclusa salvo che emergano elementi nuovi, di fatto o di diritto, che non siano stati né implicita né esplicitamente considerati dal precedente giudice.
- La decisione favorevole nei confronti di un coimputato non vincola automaticamente il giudice dell'esecuzione chiamato a decidere sulla stessa richiesta per un altro imputato: valutazioni diverse in sedi separate possono coesistere.
- Per essere rilevante come "novum", una pronuncia favorevole a terzi deve essere stata effettivamente non valutata nella precedente istanza e deve incidere concretamente sui presupposti giuridici per il riconoscimento della continuazione.
- Se l'istanza, anche pur fondata su un elemento nuovo, risulta manifestamente infondata alla luce della normativa e della giurisprudenza consolidata, può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.
- Il richiamo al principio di uguaglianza non obbliga il giudice a uniformare automaticamente le decisioni se i giudici hanno operato valutazioni autonome su elementi di fatto o di diritto non identici o non valutati nelle stesse modalità.
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