Cassazione Penale, Sentenza n. 16376/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il ricorrente in relazione a tre condotte di trasferimento fraudolento di valori aggravate dall'agevolazione mafiosa. Il difensore deduceva: (i) violazione di legge (art. 273 c.p.p.) e vizio di motivazione per non aver tenuto conto degli elementi "nuovi" prodotti in sede di istanza di sostituzione e per un presunto travaso di motivazione riferibile ad altro coindagato; (ii) violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità della misura, sostenendo in particolare che non era stato considerato il "tempo silente" trascorso e che il ricorrente non risiedeva più a San Luca, con possibile irrilevanza della custodia in carcere.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte afferma che, in tema di appello cautelare, il tribunale del riesame, anche di fronte ad una assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata, può integrare e redigere la motivazione mancante esercitando i pieni poteri di cognizione (richiamata giurisprudenza). Quanto al "tempo silente", la Corte conferma che esso deve essere valutato dal giudice che dispone la misura (art. 292) e non è di per sé requisito per la revoca o sostituzione della misura, per la quale rileva piuttosto il tempo trascorso dall'applicazione della misura stessa. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla proporzionalità la Corte condivide il Tribunale: le esigenze sono attuali, non attenuate dalla disarticolazione del gruppo a Roma, e sono rafforzate dalla presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati aggravati dall'agevolazione mafiosa; il collocamento agli arresti domiciliari in altra provincia non sarebbe idoneo a prevenire la reiterazione, dati i collegamenti tra gruppi. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre è disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha comunque ritenuto che il tribunale del riesame, nei limiti del principio devolutivo, può integrare la motivazione mancante dell'ordinanza impugnata.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché il Tribunale ha adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari.
Richiamato nella giurisprudenza citata per il principio secondo cui, in appello, il giudice può redigere la motivazione mancante esercitando i pieni poteri di cognizione.
La Corte osserva che la norma non è richiamata dall'art. 310, comma 1, e quindi non preclude che il tribunale del riesame integri la motivazione mancante nell'appello cautelare.
Parte del quadro normativo sul procedimento di riesame e sui limiti del principio devolutivo dell'appello cautelare; la Corte interpreta che non esclude l'integrazione motivazionale da parte del tribunale.
art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p.
Indica che il "tempo silente" è elemento da valutare al momento dell'emissione della misura cautelare; la Corte distingue tale valutazione da quella richiesta per revoca o sostituzione.
Richiamato per spiegare che, ai fini di revoca/sostituzione, rileva il tempo trascorso dall'applicazione della misura e che l'art. 275 comma 3 è richiamato da tale articolo per i reati aggravati dall'agevolazione mafiosa.
Prevede una presunzione relativa utilizzabile nei reati aggravati dall'agevolazione mafiosa; la Corte lo ritiene elemento che sostiene la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere.
Norma applicata per imporre alla parte privata che ha proposto il ricorso il pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto.
art. 94, comma 1-ter e 1-bis disp. att. c.p.p.
Previsione procedurale che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando dal provvedimento non consegue la rimessione in libertà, per gli adempimenti dell'esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello cautelare il tribunale del riesame, nei limiti del principio devolutivo, può integrare e redigere la motivazione mancante dell'ordinanza impugnata esercitando pieni poteri di cognizione.
- Il cosiddetto "tempo silente" (intervallo tra il fatto e l'adozione della misura) deve essere valutato dal giudice che dispone la misura (art. 292) e non è automaticamente determinante per la revoca o sostituzione: per queste ultime rileva soprattutto il tempo trascorso dall'applicazione della misura stessa, salvo nuovi elementi intervenuti.
- Per i reati aggravati dall'agevolazione mafiosa opera una presunzione relativa (art. 275, comma 3 c.p.p.) che può rafforzare la giustificazione della custodia cautelare e rendere più difficoltosa la sostituzione con misure meno afflittive.
- La mera modifica della residenza del detenuto o la parziale disarticolazione del gruppo locale non sono di per sé sufficienti a escludere la persistenza delle esigenze cautelari se permangono collegamenti e la possibilità di reiterazione attraverso terzi.
- La difesa che richiede la sostituzione della misura deve produrre elementi nuovi e concreti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari; l'assenza di tali elementi rende infondati i motivi di impugnazione.
- In caso di rigetto del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e il provvedimento deve essere comunicato all'istituto di detenzione per gli adempimenti esecutivi previsti dalla normativa.
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