Cassazione Civile, Ordinanza n. 20425/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da alcuni creditori contro un atto istitutivo di trust con cui una debitrice aveva destinato tutti i propri beni mobili e immobili in un trust di garanzia. In primo grado il tribunale aveva dichiarato inefficace l'atto, ritenendo che il credito dei revocanti fosse anteriore e che l'atto avesse natura gratuita, con conseguente irrilevanza della prova della scientia damni del terzo. In appello la disponente e la società trustee contestavano sia la legittimazione passiva del trust/beneficiari sia la natura onerosa dell'atto; gli originari attori e un difensore intervenuto proponevano appelli incidentali sulle spese e sulla lite temeraria. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione della disciplina del trust e dell'art. 2901 c.c., sostenendo che il trust fosse carente di legittimazione passiva, che i veri contraddittori fossero trustee e beneficiari, e che l'atto fosse oneroso perché finalizzato a garantire i creditori, con esclusione di eventus damni e dei presupposti soggettivi; 2) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata evocazione in giudizio dei beneficiari; 3) violazione delle norme processuali e vizio di valutazione delle prove per non avere la Corte d'appello considerato il materiale istruttorio che, secondo la ricorrente, dimostrava l'onerosità del trust e l'autonomia gestionale del trustee.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: quanto al primo e al secondo, perché la ricorrente non si è confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché, in tema di revocatoria di trust autodichiarato di garanzia, i legittimi contraddittori sono il disponente e il trustee; i beneficiari sono litisconsorti necessari solo se il trasferimento avviene a titolo oneroso in loro favore. Ha inoltre affermato che il trust di garanzia non elimina l'eventus damni, poiché la segregazione patrimoniale impedisce comunque al creditore di agire esecutivamente sui beni del debitore, e che nel trust gratuito rileva solo la consapevolezza del pregiudizio in capo al disponente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non erano state indicate puntualmente le istanze istruttorie non ammesse né la loro decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La revocatoria ordinaria ha come oggetto la reintegrazione della garanzia patrimoniale generica del creditore; la segregazione dei beni in trust può integrare un pregiudizio revocabile anche se il trust è di garanzia.
l. n. 364 del 16 ottobre 1989
Richiamata come disciplina del trust, ma la Corte non accoglie la tesi della ricorrente sulla sua applicazione nel senso di escludere la revocatoria o la legittimazione passiva.
Il litisconsorzio necessario va verificato in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie; nel trust di garanzia il beneficiario è litisconsorte necessario solo se il trasferimento è oneroso in suo favore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per i vizi di violazione di legge dedotti nei motivi di ricorso.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta conforme al minimo costituzionale.
La censura sulle istanze istruttorie è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione delle prove non ammesse e della loro rilevanza.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
Parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria proposta contro un atto di trust, l'oggetto dell'impugnazione non è il bene in sé, ma la lesione della garanzia patrimoniale generica del creditore derivante dalla sua segregazione e dalla sottrazione del bene all'aggressione esecutiva.
- Nel trust autodichiarato o di garanzia, i contraddittori necessari sono il disponente e il trustee; i beneficiari sono litisconsorti necessari solo se il negozio realizza un attribuzione onerosa a loro favore e la loro posizione soggettiva incide sulla fattispecie revocatoria.
- La destinazione dei beni a garanzia dei creditori non esclude di per sé l'eventus damni, poiché la segregazione patrimoniale impedisce comunque al creditore di soddisfarsi direttamente sui beni del debitore.
- Se l'atto dispositivo è qualificato come gratuito, ai fini della revocatoria è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo al disponente; non è necessario provare lo stato soggettivo del terzo beneficiario o del trustee.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o quando deduce il vizio sulle prove senza indicare specificamente quali istanze istruttorie siano state rigettate e perché sarebbero decisive.
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