Sentenza n. 247/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Progetto ABA formulato dall’ASL di Salerno in data-OMISSIS-, con il quale sono state prescritte 16 ore mensili di trattamento ABA senza supervisione e parent training, nonché di ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi le delibere dell’ASL di Salerno n. 594/2019, n. 483/2021, n. 2033/2024 nonché il PDTA regionale, la DGRC n.131/21 e la DGRC 42/2024; e per l’accertamento del diritto del minore alla presa in carico da parte del SSN per il tramite dell’ASL Salerno mediante l’erogazione, in via diretta o indiretta, dell’intervento cognitivo comportamentale A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per 20 ore settimanali almeno sino al compimento del diciottesimo anno di età, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, nonché supervisioni periodiche e parent training;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto o piano riabilitativo individuale dell’ASL recante l’erogazione di un trattamento ABA quantitativamente insufficiente e privo di supervisione specialistica e parent training, nonché atti regionali e aziendali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il piano riabilitativo individuale predisposto dall’amministrazione sanitaria, che prevedeva un trattamento ABA per 16 ore mensili, senza supervisione specialistica e parent training, mentre la documentazione clinica e la valutazione del supervisore BCBA indicavano la necessità di almeno 20 ore settimanali, da svolgersi anche presso la scuola, il domicilio e altri contesti di vita, con supervisione periodica e coinvolgimento dei genitori. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della normativa sui livelli essenziali di assistenza, della l. 134/2015, del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, della l. 104/1992 e del d.lgs. 62/2024; la violazione del PDTA regionale, delle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità e delle Linee guida SINPIA; la violazione dei principi affermati dal Consiglio di Stato in materia di riconducibilità del trattamento ABA ai LEA; nonché eccesso di potere per omessa considerazione delle valutazioni specialistiche, difetto di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza e uso arbitrario della discrezionalità tecnica. È stata inoltre contestata la legittimità delle delibere aziendali e regionali che disciplinavano il trattamento per fasce di età e mediante parametri orari predeterminati. Nel corso del giudizio è stata disposta una CTU, che ha diagnosticato un disturbo dello spettro autistico di livello 3 con disabilità intellettiva e funzionamento adattivo inadeguato, ha ritenuto inadeguato il programma predisposto dall’ASL e ha indicato come appropriato un trattamento ABA non inferiore a 20 ore settimanali, oltre a tre ore mensili di supervisione da parte di uno psicologo BCBA o IBA.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure rivolte direttamente alla DGRC n. 131/2021 e al PDTA allegato, rilevando che la successiva DGRC n. 42/2024 aveva eliminato il carattere vincolante del monte ore, qualificando i parametri come orientativi e derogabili e imponendo una valutazione clinica caso-specifica adeguatamente motivata. Ha inoltre respinto l’impugnazione delle delibere ASL n. 594/2019 e n. 483/2021, osservando che la delibera n. 2033/2024 aveva superato la precedente disciplina, pur precisando che resta necessario verificare concretamente se il trattamento sia calibrato sulle esigenze individuali del paziente. Nel merito, ha ritenuto fondate le censure relative al piano individuale: il trattamento ABA rientra nei LEA e deve essere assicurato anche mediante erogazione indiretta quando necessario; la determinazione delle prestazioni deve essere fondata sulle condizioni cliniche individuali e sulle valutazioni scientifiche e specialistiche. Il Collegio ha condiviso le conclusioni della CTU, secondo cui 20 ore settimanali di trattamento erano necessarie, non essendo sufficiente una seduta di un’ora al giorno o un monte orario limitato al contesto scolastico. Il ricorso è stato pertanto accolto e il piano impugnato annullato. L’ASL è stata ordinata a garantire 20 ore settimanali di trattamento ABA e tre ore mensili di supervisione specialistica per un anno dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Dopo il primo semestre l’ASL potrà rimodulare il trattamento, in aumento o in diminuzione, soltanto sulla base di un’istruttoria specifica e concreta, comprendente l’analisi dei resoconti di supervisione, visite specialistiche e test valutativi. Non è stato riconosciuto un diritto immutabile a 20 ore settimanali fino al compimento dei diciotto anni, poiché il profilo funzionale del minore è mutevole e richiede rivalutazioni periodiche. Le spese di lite e gli oneri della CTU sono stati posti a carico dell’ASL; le spese nei confronti della Regione sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 2, 3 e 32 Cost.
La tutela della salute, della dignità e dell’eguaglianza sostiene l’obbligo di assicurare al minore prestazioni riabilitative adeguate e individualizzate.
Costituisce il quadro legislativo di riferimento per la diagnosi, la cura e l’assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico.
d.P.C.M. 12 gennaio 2017
I livelli essenziali di assistenza comprendono l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo e alle persone con disabilità; il trattamento ABA rientra nei LEA secondo il quadro richiamato dal giudice.
artt. 25, 26, 27, 32 e 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Le disposizioni ricomprendono nei LEA l’assistenza sociosanitaria e riabilitativa ai minori con disturbi del neurosviluppo e alle persone con disabilità, anche attraverso prestazioni idonee a realizzare effettivamente il trattamento ABA.
È richiamata quale fonte di tutela delle persone con disabilità e di considerazione della gravità della condizione individuale.
È richiamato in relazione alla valutazione della condizione di disabilità e alla necessità di considerare la gravità della diagnosi.
DGRC n. 131/2021
Il PDTA regionale allegato non può essere interpretato come fonte di un monte ore massimo inderogabile nel testo vigente dopo la modifica del 2024.
DGRC n. 42/2024
Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica ... fornendo adeguata motivazione ... in caso di scostamento dal monte ore di riferimento.
Ha modificato il PDTA rendendo orientativi e derogabili i parametri orari e imponendo una motivazione adeguata per gli scostamenti, sulla base della valutazione clinica individuale e del piano assistenziale.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei genitori.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore base per la protezione dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il trattamento ABA rivolto a un minore con disturbo dello spettro autistico rientra nei livelli essenziali di assistenza e deve essere assicurato dal servizio sanitario, anche mediante erogazione indiretta, quando ciò sia necessario per garantire l’effettività della presa in carico riabilitativa.
- La quantità, le modalità e i luoghi di erogazione del trattamento riabilitativo per un minore con disturbo dello spettro autistico devono essere determinati mediante una valutazione clinica individualizzata, fondata sulla gravità della patologia, sul funzionamento adattivo, sulla risposta al trattamento e sulle valutazioni specialistiche; non sono legittime determinazioni basate esclusivamente su automatismi o su fasce d’età predeterminate.
- I parametri orari previsti da un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale regionale, quando qualificati come orientativi e derogabili, non costituiscono un limite massimo inderogabile per l’ASL; tuttavia, ogni scostamento deve essere sostenuto da un’istruttoria concreta e da una motivazione adeguata riferita al singolo paziente.
- La prescrizione di un trattamento riabilitativo quantitativamente insufficiente rispetto alle evidenze cliniche e alla valutazione peritale, nonché privo delle necessarie supervisione specialistica e integrazione nei diversi contesti di vita, è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione e per violazione del principio di appropriatezza delle cure.
- L’accertamento giudiziale di un determinato monte ore riabilitativo non implica necessariamente il diritto alla sua conservazione invariabile fino alla maggiore età: considerata la possibile evoluzione del disturbo, l’amministrazione deve procedere a rivalutazioni periodiche e può rimodulare il trattamento soltanto sulla base di una specifica istruttoria clinica, con motivazione adeguata e senza interrompere la continuità terapeutica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →