Cassazione Penale, Ordinanza n. 14648/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagata)
La controversia
Nel procedimento per archiviazione di una notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari aveva accolto la richiesta del pubblico ministero e disposto l'archiviazione nei confronti dell'indagata per il delitto di omissione di atti d'ufficio. Il soggetto opponente aveva contestato il provvedimento deducendo di essere legittimato come persona offesa e sostenendo che le condotte dell'indagata dovessero piuttosto essere sussunte nei reati di falsità ideologica in atto pubblico e sequestro di persona; inoltre lamentava l'erroneità della valutazione di manifesta infondatezza delle sue doglianze. Con il ricorso per cassazione denunciava l'abnormità dell'ordinanza di archiviazione, perché il giudice si sarebbe pronunciato sulla fattispecie incriminatrice ipotizzata dal pubblico ministero, da lui ritenuta errata, e perché avrebbe erroneamente escluso la fondatezza delle accuse. La Corte ha però rilevato che le censure investivano in sostanza meri vizi di motivazione e che l'ordinanza di archiviazione non era impugnabile con ricorso per cassazione; il rimedio eventualmente esperibile per i vizi formali del procedimento era il reclamo ex art. 410-bis, comma 3, c.p.p., non il ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non consentito. Ha escluso che l'ordinanza di archiviazione fosse abnorme: il giudice aveva esercitato un potere attribuitogli dalla legge processuale e la doglianza riguardava solo asseriti errori di motivazione o di valutazione del merito, non una patologia assoluta dell'atto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di decidere sull'opposizione alla richiesta di archiviazione e di disporre l'archiviazione.
prevede che l'ordinanza di archiviazione sia nulla solo nei casi di cui all'art. 127, commi 1, 3, 4 e 5, ossia per vizi essenzialmente formali e del contraddittorio.
individua nel reclamo al tribunale monocratico il rimedio per far valere eventuali nullità dell'ordinanza di archiviazione, non il ricorso per cassazione.
le nullità rilevanti ai fini dell'art. 410-bis riguardano essenzialmente vizi di instaurazione del contraddittorio e altri vizi formali.
la Corte procede quando il ricorso è inammissibile perché non consentito.
in caso di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
reato per il quale era stata chiesta e disposta l'archiviazione.
richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti, a titolo di falso ideologico in atto pubblico.
richiamato dal ricorrente come ulteriore diversa qualificazione giuridica dei fatti, a titolo di sequestro di persona.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
richiamati nella precedente giurisprudenza citata in tema di questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis, ritenuta manifestamente infondata.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei limiti di una vera abnormità o di una nullità radicale; non è invece consentito trasformare in abnormità censure che riguardano soltanto errori di motivazione o di valutazione del merito.
- L'abnormità processuale ricorre solo quando il giudice esercita un potere non attribuito dall'ordinamento, oppure un potere attribuito ma in una situazione processuale del tutto radicalmente diversa da quella prevista dalla legge, ovvero quando l'atto determina una stasi del procedimento non altrimenti superabile.
- Se il provvedimento di archiviazione presenta vizi rientranti nell'ambito dell'art. 410-bis c.p.p., il rimedio è il reclamo previsto da tale norma e non il ricorso per cassazione.
- Le nullità dell'ordinanza di archiviazione sono circoscritte ai casi indicati dall'art. 127 c.p.p. e attengono essenzialmente a vizi formali e del contraddittorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, salvo che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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