Cassazione Penale, Sentenza n. 04437/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per motivi di merito e deduce un unico motivo formale: vizio di motivazione. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere possibile l'accredito di euro 10.000 sulla carta prepagata "Superflash" intestata all'imputato, quando tale tipologia di carta non consentirebbe accrediti di tale entità; denuncia inoltre la mancata dimostrazione della riconducibilità dell'indirizzo IP all'imputato, la mancata considerazione dell'ammissione di responsabilità della banca (che avrebbe restituito l'importo e bloccato la carta) e chiede la riqualificazione del fatto in sostituzione di persona ai sensi dell'art. 494 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché la difesa non si è confrontata concretamente con la motivazione della sentenza impugnata e si è limitata a riproporre censure di merito già valutate e logicamente motivate dai giudici di merito. La motivazione di merito è stata ritenuta coerente nel valorizzare l'intestazione della carta, l'assenza di denunce di furto/smarrimento e la convergenza degli indizi sulla disponibilità esclusiva della carta da parte dell'imputato; inoltre la richiesta di riqualificazione ex art. 494 c.p. è stata respinta perché diversi gli elementi costitutivi tra il reato contestato (art. 640 ter c.p.) e la sostituzione di persona. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Attribuito come reato contestato (concorso in fraudolente acquisizioni di crediti tramite strumenti telematici); la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi di responsabilità sulla base del compendio indiziario.
Richiamato dalla difesa per una possibile riqualificazione del fatto; la Corte lo ha escluso perché gli elementi costitutivi della sostituzione di persona sono diversi da quelli del reato di frode contestato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti formali nella enunciazione del motivo di ricorso (limiti procedurali nella formulazione delle censure).
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai requisiti di specificità del motivo di ricorso; la Corte ha rilevato aspecificità per mancato confronto con le ragioni della decisione impugnata.
Applicata come conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione è essenziale la specificità del motivo: non è ammesso limitarsi a riproporre genericamente censure di fatto già valutate dal merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata.
- La Corte di legittimità non è luogo per una nuova valutazione del merito o per proporre una diversa lettura delle prove: può controllare solo la razionalità e completezza della motivazione dei giudici di merito.
- La mancanza di denunce di furto o smarrimento e l'intestazione formale dello strumento di pagamento possono costituire elementi indiziari rilevanti per ritenere la disponibilità esclusiva dello stesso da parte dell'intestatario.
- L'attribuzione di responsabilità per fatti commessi via strumenti informatici/IP può essere fondata su un compendio indiziario convergente, anche in assenza di accertamenti informatici puntuali, se le altre circostanze sono precise e concordanti.
- La contestazione della possibilità tecnica di una operazione su una carta prepagata (es. limite di accredito) deve essere documentata e confrontata concretamente con la motivazione di merito; argomentazioni meramente assertive o generiche rischiano di essere ritenute aspecifiche.
- La riqualificazione del reato in sostituzione di persona (art. 494 c.p.) richiede la concreta dimostrazione degli elementi tipici di tale fattispecie; non è sufficiente affermare genericamente una somiglianza tra condotte diverse.
- In caso di inammissibilità del ricorso, sono previste sanzioni economiche (spese processuali e ammenda) a carico del ricorrente.
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