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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35833/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata per tributi relativi all'anno 2004, richiesti dall'Erario in ragione di una responsabilità solidale quale cessionaria dell'azienda di un diverso soggetto. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in appello, aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che la contribuente non potesse dirsi ignara della fattispecie, poiché consapevole dell'acquisto dell'azienda e quindi tenuta in solido per i debiti tributari. In Cassazione la società ha dedotto, con unico motivo, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione dell'obbligo di motivazione della cartella: secondo la ricorrente, la mera indicazione della sua qualità di responsabile solidale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 non sarebbe bastata a motivare l'atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che, in caso di cessione d'azienda, l'attività accertativa va svolta nei confronti del cedente, quale soggetto passivo del tributo, mentre nei confronti del cessionario l'Amministrazione può procedere all'iscrizione a ruolo dell'importo non versato sulla base della responsabilità solidale prevista dall'art. 14 d.lgs. n. 472/1997. Per il cessionario, l'obbligo di motivazione della cartella è assolto quando nell'atto sia chiarita la ragione della pretesa, cioè l'estensione solidale del debito del cedente, anche mediante il richiamo alla norma che la prevede. Poiché la cartella conteneva indicazioni sufficienti e la CTR aveva accertato che la società era consapevole dell'acquisto dell'azienda, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 472/1997

    responsabilità solidale in capo al cessionario; mera iscrizione a ruolo dell'importo non versato dal cedente

    La previsione di responsabilità solidale del cessionario rileva ai fini della motivazione della cartella: nei confronti del cessionario non occorre un autonomo accertamento del presupposto impositivo, essendo sufficiente indicare che la pretesa deriva dall'estensione solidale del debito del cedente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

  • art. 14 d.P.R. n. 602/1973

    oggetto indicato nella sentenza e richiamato in rubrica

    Nel testo la norma è richiamata come riferimento dell'oggetto della controversia, ma la motivazione sviluppata dalla Corte si concentra sull'art. 14 d.lgs. n. 472/1997.

Massime di principio

  • Nel caso di cessione d'azienda, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria resta il cedente; nei confronti del cessionario opera una responsabilità solidale che legittima l'iscrizione a ruolo delle somme non versate.
  • La cartella di pagamento notificata al responsabile solidale è sufficientemente motivata quando indichi la ragione giuridica della pretesa, ossia l'estensione del debito al cessionario, anche tramite il richiamo alla norma che prevede la solidarietà.
  • Non è necessario, per la cartella rivolta al cessionario, riprodurre una motivazione analitica del presupposto d'imposta nei medesimi termini richiesti per l'avviso di accertamento notificato al soggetto passivo originario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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