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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 735/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo in funzione di confisca obbligatoria per il reato di riciclaggio, deducendo principalemente: 1) vizio di giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 6, comma 2, c.p., sostenendo che nessuna condotta tipica di riciclaggio sarebbe stata realizzata in Italia e che il trasferimento dei capitali all'estero sarebbe un mero antecedente storico non rilevante; 2) errore nella determinazione della competenza territoriale (art. 9 c.p.p.), poiché, secondo il ricorrente, i bonifici e la stabile residenza risultavano riconducibili a Roma, dovendosi quindi ritenere competente l'autorità giudiziaria romana.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'affermazione della giurisdizione italiana sul presupposto che anche un frammento della condotta, pur minimale, se concretamente collegabile alla parte realizzata all'estero è sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, c.p. La Corte ha condiviso il giudizio del Tribunale del riesame secondo cui esistevano contatti in Italia, raccolta di capitali in Italia e bonifici originanti dall'Italia verso conti esteri gestiti dal ricorrente, elementi idonei a connettere la porzione di condotta italiana a quella estera. Quanto alla censura sulla competenza territoriale, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria romana ha reso privo di interesse il relativo motivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, c.p.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la giurisdizione italiana sussiste quando anche un solo frammento della condotta sia stato posto in essere nel territorio dello Stato, purché tale frammento sia apprezzabile e collegabile alla parte di condotta realizzata all'estero; non è richiesto che il frammento abbia i requisiti del tentativo.

  • art. 9, terzo comma, c.p.p.

    Richiamata dalla difesa in tema di competenza territoriale come criterio residuale; la Corte osserva che la questione è divenuta priva di rilievo in concreto per la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente (Roma).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali: la Corte applica l'articolo per addebitare al ricorrente il pagamento delle spese.

  • legge 22/4/2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. p)

    Citata nella giurisprudenza richiamata come principio collegato al tema della territorialità e del rifiuto di consegna nel contesto del mandato d'arresto europeo; richiama il principio che un reato è considerato commesso in Italia se una parte della condotta è stata posta in essere qui.

Massime di principio

  • La giurisdizione italiana può essere affermata anche se solo una minima frazione della condotta è avvenuta in Italia, purché sia concretamente collegabile all'attività criminosa svolta all'estero.
  • Contatti, raccolta di capitali o attività di intermediazione svolti in Italia possono costituire il "frammento" di condotta necessario a radicare la giurisdizione italiana, anche se le operazioni decisive sono state eseguite all'estero.
  • Il trasferimento di capitali dall'Italia verso l'estero non è automaticamente un "mero antecedente" privo di rilevanza: se è funzionale all'occultamento della provenienza illecita, può concorrere a fondare la giurisdizione italiana.
  • La competenza territoriale prevista dall'art. 9 c.p.p. ha carattere residuale; questioni di competenza possono però essere superate o diventare irrilevanti se gli atti vengono trasmessi all'autorità giudiziaria competente.
  • In fase di impugnazione di misure cautelari o di sequestro preventivo la prova richiesta non è quella definitiva della responsabilità, ma indizi e elementi idonei a fondare il collegamento tra la condotta italiana e quella estera; il rigetto del ricorso segnala che tali elementi sono stati considerati sufficienti.
  • Per la difesa, è utile dimostrare concretamente l'assenza di atti collegabili all'obiettivo criminoso sul territorio nazionale (es. provare che i bonifici sono stati disposti e gestiti interamente all'estero, o che i contatti italiani non erano funzionali all'occultamento), mentre per l'accusa è efficace documentare contatti, istruzioni e flussi finanziari originanti dall'Italia che mostrino il collegamento.

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