Cassazione Penale, Sentenza n. 30053/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto: il ricorrente deduce che la Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto inammissibile il terzo motivo di ricorso per genericita' (ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.), facendo riferimento a una motivazione della Corte d'appello sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilita' (introdotta dalla c.d. riforma Cartabia) che in realta' non risultava nella sentenza di appello. Secondo la difesa la mancata lettura/valutazione di tale istanza avrebbe costituito un errore percettivo decisivo che ha determinato l'irrevocabilita' della condanna a pena detentiva.
La decisione
Il ricorso e' rigettato. La Corte chiarisce i presupposti dell'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: l'errore percettivo e' ammesso solo se decisivo (avrebbe determinato decisione diversa). Qui, sebbene la Settima Sezione di cassazione abbia fatto un riferimento erroneo a una motivazione inesistente, l'errore non era decisivo perché, come risulta dal verbale d'udienza d'appello, la richiesta di sostituzione della pena era del tutto generica e priva di specificazioni e motivazioni; pertanto era inammissibile per carenza di deduzioni necessarie e non avrebbe potuto condurre a una decisione diversa. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Norme sostanziali relative al reato per cui il ricorrente era stato condannato; richiamate per indicare il capo d'imputazione
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: ammesso solo per errori percettivi decisivi che abbiano influito sulla formazione della volonta' giudiziale
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Requisiti formali del ricorso per cassazione; la Corte di cassazione aveva ritenuto il motivo generico e carente dei requisiti richiesti
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Non puo' farsi automaticamente valere che un argomento non riportato nella motivazione sia stato semplicemente non letto; e' onere del ricorrente dimostrare che l'omessa disamina e' dovuta a una svista decisiva
Criteri che il giudice deve considerare nella scelta delle pene (gravita' del fatto e personalita' dell'imputato) applicabili anche nella valutazione delle pene sostitutive
Prevede le pene sostitutive (richiamata nel quadro giuridico delle possibilita' di conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilita')
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina i limiti al potere del giudice d'appello; la conversione della pena detentiva non rientra tra i benefici disposti d'ufficio, per cui e' richiesta una specifica e motivata istanza
legge 24 novembre 1981, art. 53 e art. 58
Richiamate nella giurisprudenza di riferimento per l'affermazione del principio secondo cui la sostituzione delle pene e' esercizio di discrezionalita' del giudice, soggetto ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. e' ammissibile solo per errori percettivi decisivi: il ricorrente deve dimostrare che l'errore ha influito in modo necessario sulla decisione.
- L'omessa motivazione su una censura non equivale automaticamente a errore di fatto: occorre provare che si e' trattato di una vera svista materiale e che tale omissione avrebbe determinato una decisione diversa.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilita' deve essere formulata in modo specifico e motivato in sede di appello; una domanda generica e priva di deduzioni non puo' essere accolta e rende irrilevante ogni eventuale omissione in motivazione.
- Il giudice d'appello non puo' disporre ex officio la conversione di una pena detentiva in una sanzione sostitutiva se l'appellante non ha formulato una richiesta specifica e adeguatamente motivata, dovendo rispettare il principio devolutivo dell'appello.
- Non rientrano nell'istituto dell'errore di fatto gli errori di interpretazione normativa o di valutazione giuridica; tali profili devono essere impugnati con i mezzi ordinari.
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