Sentenza n. 50/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del “Verbale di ammonimento ai sensi dell’art. 8 del D.L. nr. 11/2009 convertito nella Legge nr. 38/2009” -OMISSIS- emesso il 07/02/2025 dalla Questura di Udine – Divisione Anticrimine, comunicato in pari data, con cui la ricorrente “viene invitata a tenere una condotta conforme alla legge ed è informata che si procedere penalmente d’Ufficio per il delitto previsto dall’art. 612 bis del codice penale quanto il fatto è commesso da soggetto ammonito e che la relativa pena è aumentata e che è previsto l’arresto in flagranza di reato … viene invitato a intraprendere un percorso terapeutico/rieducativo con l’Associazione “L’Istrice” con sede operativa a Udine in Santo Stefano nr. 5 … l’Ammonita potrà presentare istanza di revoca del presente ammonimento non prima di tre anni dall’applicazione dello stesso previsa valutazione da parte dell’Autorità di P.S. emittente della partecipazione ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti”, nonché, per quanto occorrer possa, 2) della “Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 a carico di: -OMISSIS-e residente ad Ampezzo -OMISSIS-” -OMISSIS- emessa dalla Questura di Udine, Divisione Polizia Anticrimine, il 21.10.2024 e comunicata il 22.10.2024; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla dott.ssa -OMISSIS- il 30/5/2025: 1) degli atti e provvedimenti gravati col ricorso introduttivo; 2) del decreto -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Udine in data 03.02.2025, non notificato alla ricorrente, conosciuto in data 09.04.2025 (in occasione del deposito da parte dei resistenti nel fascicolo di causa); 3) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patiti e patiendi in ragione dei provvedimenti adottati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009, unitamente al verbale di esecuzione e agli atti del procedimento, nonché, con motivi aggiunti, al decreto questorile presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (destinataria ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'ammonimento sostenendo la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'illogicità, l'irragionevolezza, la sproporzione e lo sviamento. Ha dedotto che l'amministrazione avrebbe recepito acriticamente la ricostruzione della persona richiedente, senza considerare le proprie osservazioni, senza ascoltare lei, il soggetto coinvolto nella relazione sentimentale e i genitori di quest'ultimo, e senza valutare le asserite condotte persecutorie della controinteressata. Ha inoltre contestato l'attualità dello stato di ansia della persona offesa e la sufficienza degli elementi indiziari. Con uno specifico motivo ha censurato l'invito, contenuto nell'ammonimento, a intraprendere un percorso terapeutico o rieducativo presso un'associazione, deducendo l'incompetenza e l'assenza dei presupposti normativi, poiché la fattispecie non riguardava violenza domestica o di genere e il Questore avrebbe imposto un trattamento anziché limitarsi a informare sui servizi disponibili. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto questorile presupposto, reiterando le censure partecipative, istruttorie e motivazionali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso soltanto limitatamente alla censura relativa all'invito a intraprendere un percorso terapeutico o rieducativo e ha annullato l'ammonimento in parte qua. Ha respinto tutte le altre censure. Il Collegio ha ritenuto che l'ammonimento sia una misura preventiva e cautelare, fondata non sulla piena prova necessaria per una condanna penale, ma su elementi indiziari sufficienti a rendere attendibile l'esistenza di condotte reiterate, moleste o minacciose, potenzialmente idonee a provocare ansia o paura e a degenerare in atti persecutori. Nel caso concreto, messaggi minacciosi e volgari, il suono insistente del campanello in orario notturno, il pedinamento, ulteriori minacce, la prospettata diffusione di immagini intime e altri episodi risultavano supportati da messaggi, video, annotazioni di polizia, relazioni di servizio, dichiarazioni di persone informate e dichiarazioni del soggetto coinvolto nella relazione. L'amministrazione aveva quindi svolto un'istruttoria sufficiente e non era tenuta ad ascoltare personalmente la destinataria dell'ammonimento, purché questa fosse stata posta in condizione di presentare memorie; neppure era necessaria l'audizione di persone prive di conoscenza diretta dei fatti. La comunicazione di avvio e il provvedimento finale presentavano una congruità sostanziale: non era richiesta l'identità dei contenuti, ma la corrispondenza degli elementi essenziali e degli effetti preannunciati. Le vicende sentimentali sottostanti erano irrilevanti rispetto alla valutazione delle condotte concretamente poste in essere dalla destinataria. L'attualità doveva essere apprezzata secondo ragionevolezza, considerando il tempo trascorso e la permanenza degli effetti sulla libertà di autodeterminazione della vittima; nel caso concreto il nesso temporale e l'utilità preventiva della misura non erano venuti meno. L'invito al percorso terapeutico è stato invece ritenuto illegittimo, perché la disciplina che consente al Questore di informare l'autore sui servizi territoriali riguarda la misura preventiva per condotte di violenza domestica o di genere e, comunque, non autorizza l'imposizione o prescrizione di un percorso terapeutico mediante un ammonimento ordinario. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, in ragione della prevalente soccombenza, per complessivi 3.000 euro, 1.500 euro a favore di ciascuna parte resistente.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. ... Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
L'ammonimento è una misura preventiva e cautelare, adottabile sulla base di elementi indiziari sufficientemente attendibili e di un giudizio prognostico sul rischio di degenerazione delle condotte, senza necessità della prova piena richiesta in sede penale. Il Questore dispone di ampia discrezionalità nella modulazione dell'istruttoria, ma l'atto deve essere adeguatamente motivato e sorretto da fatti concreti.
art. 612-bis c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ... chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ... ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La fattispecie penale costituisce il parametro sostanziale di riferimento dell'ammonimento, ma l'ammonimento non richiede l'accertamento della responsabilità penale: sono sufficienti condotte reiterate minacciose o moleste, accompagnate da elementi attendibili circa il rischio di ansia, paura o alterazione delle abitudini di vita.
art. 612-ter c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ... pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate ...
La norma è richiamata quale ulteriore fattispecie rispetto alla quale l'art. 8 d.l. 11/2009 consente l'ammonimento; nel caso concreto la minaccia di diffusione di immagini intime non è stata ritenuta sufficiente a integrare il reato di cui all'art. 612-ter, ma ha assunto rilievo indiziario ai fini dell'ammonimento per atti persecutori.
art. 3 d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013
Il Questore informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze ... finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.
La facoltà di informare sui servizi territoriali è prevista nel distinto ambito delle misure per condotte di violenza domestica o di genere e non consente, nel procedimento ordinario di ammonimento per atti persecutori, di imporre o prescrivere l'intrapresa di un percorso terapeutico o rieducativo.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione costituisce presidio essenziale di legalità sostanziale, soprattutto per i provvedimenti preventivi fondati su fattispecie di pericolo.
artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative sono rispettate quando l'interessato riceve una comunicazione di avvio sostanzialmente congruente con l'esito finale e può presentare memorie; non è necessaria l'identità integrale tra avviso e provvedimento, né l'audizione personale del destinatario se il contributo partecipativo scritto è stato possibile.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento dei dati identificativi quando ciò sia necessario per tutelare i diritti o la dignità delle parti.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009 è una misura preventiva e cautelare, fondata su un giudizio prognostico ex ante: non richiede la piena prova del reato di atti persecutori, ma elementi indiziari sufficientemente attendibili circa condotte reiterate, minacciose o moleste, potenzialmente idonee a provocare nella vittima ansia, paura o alterazione delle abitudini di vita e a degenerare in reati.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull'ammonimento, espressione di ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, resta circoscritto alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, alla manifesta irragionevolezza o sproporzione e ai vizi di istruttoria e motivazione; non può sostituire la valutazione amministrativa con una propria ricostruzione di merito.
- Nel procedimento di ammonimento il Questore può modulare discrezionalmente l'istruttoria, acquisendo informazioni dagli organi investigativi e sentendo le persone informate dei fatti quando lo ritenga necessario. Non sussiste un obbligo generalizzato di audizione personale del destinatario, purché questi sia stato posto in condizione di presentare osservazioni e memorie e l'amministrazione abbia valutato gli elementi rilevanti.
- Tra la comunicazione di avvio e il provvedimento finale deve sussistere congruità sostanziale quanto agli elementi essenziali e agli effetti preannunciati, ma non è necessaria l'identità integrale dei contenuti: la motivazione finale può specificare e approfondire gli elementi istruttori senza trasformare l'esito in uno sviluppo imprevedibile.
- La disciplina che consente al Questore di informare l'autore sui servizi territoriali per il recupero riguarda le misure relative alla violenza domestica o di genere e non abilita, nell'ambito dell'ammonimento ordinario per atti persecutori, a imporre o prescrivere l'intrapresa di un percorso terapeutico o rieducativo.
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