Ordinanza n. 5728/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalle lettere di invito per l’acquisto degli alloggi, successiva decadenza dall’assegnazione e decreto dell’ARCA Puglia n. 45 del 9 giugno 2023, recante il mancato avvio del programma di alienazione
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Puglia n. 790/2024, nell’ambito di una controversia relativa alla possibilità di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata loro assegnati in locazione ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 152/1991. In primo grado avevano contestato l’esclusione dalle lettere di invito predisposte per la manifestazione della volontà di acquisto, motivata dall’assenza dei requisiti di permanenza previsti dall’art. 2 del d.m. 24 febbraio 2015, nonché il successivo provvedimento di decadenza dall’assegnazione. Con motivi aggiunti avevano impugnato anche il decreto dell’Amministratore unico dell’ARCA Puglia n. 45 del 9 giugno 2023, con il quale l’Agenzia aveva deciso di non dare attuazione al piano di alienazione per l’anno 2023, sulla base dell’istruttoria e della nota della Prefettura di Bari. Il decreto aveva rilevato che tutti gli alloggi disponibili erano assegnati o in corso di immediata assegnazione e che non residuavano alloggi né per nuove assegnazioni né per le procedure di alienazione. L’Agenzia aveva quindi disposto il non luogo a procedere per il programma di alienazione 2023, prevedendo interlocuzioni periodiche con la Prefettura per verificare eventuali esigenze di servizio e rinviando la predisposizione o l’aggiornamento del programma di alienazione all’esito di tale istruttoria.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello e ha riservato ogni valutazione sulle questioni processuali, di merito e sulle spese. Ha ritenuto necessario acquisire elementi aggiornati sugli esiti delle interlocuzioni tra ARCA Puglia e la Prefettura di Bari negli anni successivi al 2023 e fino all’attualità, nonché sulle determinazioni conseguentemente assunte dall’Agenzia in ordine al programma di alienazione, con particolare riferimento alla destinazione degli alloggi oggetto della controversia. L’incombente istruttorio è stato posto a carico di ARCA Puglia, alla quale è stato assegnato il termine di 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare una relazione di aggiornamento. È stata fissata l’udienza pubblica di discussione del merito per il 12 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla l. 12 luglio 1991, n. 203
un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio
La disposizione costituisce la base normativa del programma straordinario di edilizia residenziale destinato ai dipendenti statali e consente agli assegnatari di esercitare facoltà di riscatto qualora gli enti proprietari intendano vendere gli alloggi.
art. 18, comma 1-bis, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla l. 12 luglio 1991, n. 203
qualora gli enti proprietari intendano vendere gli alloggi a terzi, possano esercitare le facoltà di riscatto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017
La norma è richiamata quale fondamento della facoltà di riscatto spettante agli assegnatari nel caso di alienazione degli alloggi da parte dell’ente proprietario.
art. 3, comma 1-ter, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, conv. dalla l. 23 maggio 2014, n. 80
possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991 [...] e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi
La disposizione consente l’alienazione anticipata degli alloggi agli assegnatari e prevede che, con l’acquisto, l’immobile sia automaticamente liberato dal vincolo di destinazione.
art. 23 l.r. Puglia 1 agosto 2020, n. 26
Le Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) della Regione Puglia avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione [...] degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell’ordine anche cessati dal servizio
La norma regionale impone alle ARCA pugliesi l’avvio di un programma di alienazione degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell’ordine, anche cessati dal servizio, secondo la disciplina statale richiamata.
Le disposizioni sono richiamate quale base processuale per l’acquisizione di elementi istruttori nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla domanda di alienazione di alloggi pubblici dipende da interlocuzioni amministrative e da esigenze di servizio sopravvenute, il giudice può disporre l’acquisizione di dati aggiornati fino all’attualità prima di definire il merito.
- In una controversia relativa alla vendita agli assegnatari di alloggi realizzati nell’ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale, l’ente proprietario deve fornire chiarimenti documentati sull’attuazione o sul mancato aggiornamento del programma di alienazione e sulla concreta destinazione degli immobili controversi.
- La valutazione giudiziale della legittimità del mancato avvio o della sospensione di un programma di alienazione può richiedere la verifica dell’effettiva permanenza delle esigenze di servizio poste a fondamento della decisione amministrativa.
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