Cassazione Civile, Ordinanza n. 02502/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 proposta dal difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato contro il decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta in un processo penale. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e, in particolare, non aveva riconosciuto il compenso relativo alla fase istruttoria, ritenendo che tale fase non si fosse svolta perché il processo si era concluso con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione dopo alcuni rinvii. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la fase istruttoria andasse comunque liquidata perché egli aveva depositato una lista testimoniale e citato due testimoni, attività espressamente ricomprese nella fase istruttoria dall'art. 12, comma 3, del citato decreto ministeriale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha chiarito che la fase istruttoria, ai fini della liquidazione del compenso professionale, non coincide soltanto con l'escussione dei testi o con l'acquisizione materiale della prova, ma comprende anche l'attività preparatoria e funzionale all'istruttoria, tra cui la redazione e il deposito di liste, le citazioni e le relative notificazioni. Poiché nel caso concreto il difensore aveva depositato la lista testimoniale e citato due testi, il Tribunale non avrebbe potuto escludere il relativo compenso. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato come rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 12 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
la fase istruttoria comprende non solo l'assunzione della prova, ma anche le attività preparatorie e funzionali alla ricerca e formazione della prova, incluse liste testimoniali, citazioni e relative notificazioni.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per censurare la violazione e falsa applicazione della disciplina sulla liquidazione del compenso.
indica il rito camerale seguito in Cassazione.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso del difensore, la fase istruttoria va valutata in senso funzionale e non meramente formale: essa comprende anche le attività preparatorie alla prova, se strettamente collegate alla ricerca e formazione del materiale istruttorio.
- La mancata escussione dei testimoni o la definizione anticipata del processo non escludono di per sé il diritto al compenso per la fase istruttoria, quando siano già state svolte attività tipiche di quella fase, come il deposito della lista testi e le citazioni.
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso, il giudice deve verificare concretamente le attività professionali svolte e non può negare una fase processuale prevista dalla tariffa solo perché il processo si è estinto prima dell'assunzione della prova.
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