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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46744/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza d'appello del 16/12/1998 che la condannò per reati edilizi articolati in quattro capi: A) realizzazione di un manufatto in cemento armato senza concessione edilizia in violazione della legge n.47/1985; B) violazioni della normativa sul cemento armato (1971) per omessa denuncia dei lavori e mancata direzione tecnica; C) esecuzione di lavori in zona sismica senza deposito degli atti progettuali (violazione artt. 1, 2, 20 legge n.64/1974); D) violazione dei sigilli apposti sul manufatto. Primo motivo: eccezione di prescrizione del reato di cui al capo C) (fatto accertato il 26/04/1996), richiamando la disciplina previgente (art.157 c.p. ante riforma 2005) che prevedeva termini prescrizionali più favorevoli; deduce altresì l'estinzione per prescrizione dei reati residui ex nunc a seguito della rimessione in termini. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, per omissione di indicazione degli aumenti per la continuazione dei reati, contestando la completezza della motivazione della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso: annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato nel capo C) perché estinto per prescrizione e dispone l'eliminazione del relativo aumento di pena. Nello specifico, la Corte rileva che la contravvenzione prevista dagli artt. 1 e 2 della legge n.64/1974 (fatto 26/04/1996) era punita con la sola ammenda e, applicando la disciplina prescrizionale allora vigente (termini minimo 2 anni e massimo 3 anni), il reato si era prescritto il 26/04/1999; poiché la sentenza d'appello è del 16/12/1998, il motivo di cassazione risulta fondato in relazione alla prescrizione. La Corte riduce quindi la pena eliminando l'aumento attribuito per la continuazione relativo al capo C), quantificato in giorni 20 di reclusione e lire 133.000 di multa. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile: i capi A), B) e D) non erano prescritti alla data della sentenza e la censura sulla motivazione degli aumenti per continuazione è inammissibile perché non dedotta in sede di appello (art. 606 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Legge n.64 del 2 febbraio 1974

    Le disposizioni relative alla costruzione in zone sismiche contestate al capo C) configuravano una contravvenzione punita con la sola ammenda; la Corte ha ritenuto che, applicando la disciplina prescrizionale allora vigente, il reato si fosse prescritto in tre anni (termine massimo per le contravvenzioni punite solo con ammenda), con conseguente estinzione.

  • Legge n.47 del 1985

    La violazione della normativa edilizia contestata al capo A) era punita con arresto e ammenda; per questo genere di contravvenzioni il termine prescrizionale base era maggiore (tre anni) con estensione a quattro anni e mezzo, motivo per cui la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d'appello.

  • Codice penale - art.157

    art.157 cod. pen. (versione ante riforma 2005)

    Norma che definiva i termini di prescrizione per le contravvenzioni nella versione più favorevole al reo applicata al caso; la Corte l'ha applicata per calcolare il termine prescrizionale della contravvenzione del capo C).

  • Codice penale - art.81

    Regola l'aumento di pena per i reati in continuazione; la Corte ha disposto che, annullando per prescrizione un capo della continuazione, deve essere eliminata la quota di aumento ad esso riferibile e rideterminata la pena complessiva (qui riduzione pari a giorni 20 di reclusione e lire 133.000 di multa).

  • Codice di procedura penale - art.606 comma 3

    Stabilisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione per i motivi non dedotti nel giudizio di appello; la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibile la censura relativa alla motivazione sugli aumenti per continuazione, non sollevata in appello.

  • Codice penale - art.349 comma 2

    art.349 comma 2 cod. pen.

    Richiamato dal giudice di primo grado come reato più grave preso a base della determinazione della pena; la Corte di Cassazione ha utilizzato le statuizioni di merito per ricalcolare la quota di aumento eliminata senza necessità di nuovi accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Quando un reato contravvenzionale è punito con la sola ammenda, è necessario verificare la versione dell'art.157 c.p. applicabile al fatto: la versione più favorevole al reo deve essere applicata e può portare a prescrizioni rapide (2-3 anni nella disciplina previgente).
  • Se la prescrizione di una delle fattispecie aggregate si è verificata prima della sentenza impugnata, la Corte di Cassazione può annullare quella parte della condanna senza rinvio e disporre l'eliminazione della relativa quota di aumento per continuazione, adeguando la pena complessiva in base alle statuizioni di merito già accertate.
  • I termini di prescrizione variano in funzione della pena prevista (solo ammenda vs arresto/ammenda vs delitto): occorre calcolare il termine base e l'eventuale aumento (metà del minimo) previsto dalla normativa vigente al tempo del fatto.
  • Le doglianze non prospettate in sede di appello sono inammissibili in Cassazione (art.606 c.p.p.): per contestare la motivazione della decisione di secondo grado è necessario aver previamente devoluto la questione al giudice d'appello.
  • Il giudice dell'esecuzione o la Corte d'appello possono disporre la rinnovazione della notifica e la rimessione in termini; tale rimessione può consentire al condannato di proporre ricorso per Cassazione anche su profili prescrizionali (ma non sempre ciò comporta l'estinzione automatica di tutti i capi se non matura la prescrizione).
  • In caso di estinzione per prescrizione di uno solo dei reati in continuazione, la riduzione dell'aumento deve essere calcolata proporzionalmente sulla base delle misure adottate in primo grado e degli elementi di fatto già accertati, senza sempre necessitare di nuovi accertamenti probatori.

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