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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5313/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del GIP che, in un procedimento contro ignoti relativo a fatti potenzialmente riconducibili agli artt. 56 e 316-ter c.p., ha disposto ulteriori indagini ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p. e ha fissato il termine di sei mesi per il loro svolgimento. Il PM ha censurato tale fissazione di termine ritenendola "atto abnorme" perché lesiva delle sue prerogative nell'esercizio dell'azione penale e delle indagini, nonché perché il termine indicato sarebbe inferiore a quello che, secondo il PM, risulterebbe dall'art. 407 c.p.p., con conseguente rischio di inutilizzabilità o nullità degli atti successivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento contro ignoti, l'ordinanza del GIP che indica la necessità di ulteriori indagini e fissa un termine ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p. non sia "abnorme": le indagini indicate erano propedeutiche a verificare se emergessero elementi per l'iscrizione di persone nel registro degli indagati e non costituivano un ordine di iscrizione di persona nota. Inoltre la Corte ha richiamato la disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022 che evita iscrizioni "frettolose" e ha considerato che la regola sull'inutilizzabilità degli atti oltre il termine non si applica nei procedimenti contro ignoti, per cui il PM non subisce un pregiudizio applicabile nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 409, comma 4, cod. proc. pen.

    a seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per compimento delle stesse ...

    Il GIP può indicare, con ordinanza, le indagini da svolgere e fissare un termine necessario; nel caso di procedimento contro ignoti ciò è compatibile quando le indagini sono propedeutiche a verificare l'eventuale iscrizione di persone nel registro delle notizie di reato.

  • art. 335, cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. n.150/2022)

    il presupposto per procedere all'iscrizione è costituito da una "notizia di reato ... contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice"; "il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona a cui il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico"

    La modifica normativa mira a evitare iscrizioni premature: l'iscrizione nel registro degli indagati richiede una notizia di reato determinata e indizi concreti; questo giustifica la prudenza del GIP nel disporre indagini aggiuntive prima di ordinare l'iscrizione.

  • art. 407, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come riferimento al "termine complessivo" per le indagini; la Corte non ha ritenuto decisivo il richiamo dell'art. 407 nel contesto del procedimento contro ignoti e della possibilità, per il GIP, di fissare termini ex art. 409, comma 4.

  • art. 56 e art. 316-ter, cod. pen.

    Sono le fattispecie penali indicate nell'ordinanza (reato diverso rispetto a quello inizialmente contestato) la cui eventuale configurabilità giustifica l'ulteriore attività istruttoria disposta dal GIP.

  • d.lgs. n.150/2022

    Intervento riformatore applicabile al procedimento in esame che ha reso più rigorosi i presupposti per l'iscrizione nel registro degli indagati, incentivando il ricorso a indagini propedeutiche prima di iscrizioni affrettate.

Massime di principio

  • Nel procedimento contro ignoti il GIP può ordinare ulteriori indagini ai sensi dell'art. 409, comma 4, c.p.p. e fissare un termine quando tali indagini sono propedeutiche a verificare se sussistano elementi idonei all'iscrizione di persone nel registro delle notizie di reato.
  • L'ordine diretto di iscrizione di una persona nota nel registro degli indagati è atto diverso dall'indicazione di indagini propedeutiche; se il GIP ritiene già presenti elementi per l'iscrizione dovrebbe indicare il nominativo, altrimenti può limitarsi a ordinare accertamenti e fissare un termine.
  • La regola che rende inutilizzabili (o, in altro orientamento, nulle) le indagini compiute oltre il termine fissato dal GIP trova applicazione con rilievi nei procedimenti con persona determinata, ma, secondo consolidata giurisprudenza citata dalla Corte, non si applica nei procedimenti contro ignoti, riducendo il rischio di pregiudizio per il PM quando il GIP fissa un termine in tale contesto.
  • Le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 devono essere considerate: aumentano la tutela contro iscrizioni "frettolose" e giustificano l'adozione, da parte del GIP, di indagini aggiuntive prima di disporre iscrizioni nel registro degli indagati.
  • Se si ritiene illegittima la fissazione di un termine da parte del GIP, il ricorso del PM potrebbe essere inammissibile se il caso rientra nelle ipotesi in cui la giurisprudenza e la normativa consentono l'intervento del GIP (es. procedimenti contro ignoti); valutare alternative procedurali (richiesta di chiarimenti al GIP, interlocuzioni, provvedimenti cautelari) prima del ricorso in cassazione.

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