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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34359/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di primo grado nel quale la notificazione dell'atto introduttivo nei confronti dell'amministrazione regionale era stata ritenuta nulla per essere stata eseguita presso un'Avvocatura distrettuale diversa da quella competente; la Corte d'appello ha quindi dichiarato nulla la notificazione, ritenendo non sanata la nullità, e ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. Ha inoltre ritenuto tempestivo l'appello dell'amministrazione, perché la conoscenza del processo sarebbe derivata solo dalla trasmissione, nel novembre 2018, dell'atto di precetto. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado, che sarebbe stata validamente notificata all'amministrazione nel maggio 2018, con conseguente decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 324, 325 e 327 c.p.c., sostenendo che l'appello dell'amministrazione fosse tardivo perché la sentenza di primo grado era già passata in giudicato dopo la valida notificazione all'Assessorato, non essendo ricorrente un caso di inesistenza ma al più di nullità della notificazione dell'atto introduttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, quando un giudizio si sia svolto in contumacia di una parte, anche se erroneamente dichiarata tale, la sentenza deve essere notificata personalmente al contumace involontario ex art. 292, ultimo comma, c.p.c., perché solo tale notifica gli consente di acquisire conoscenza legale della sentenza e di far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato di avere notificato la sentenza di primo grado personalmente all'amministrazione; è emerso invece che la conoscenza del giudizio era stata acquisita dall'Assessorato solo tramite la nota di trasmissione dell'atto di precetto. Per tale ragione sono stati dichiarati infondati i due motivi di ricorso. La Corte ha inoltre disposto nulla sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per la rimessione della causa al primo giudice a seguito della declaratoria di nullità della notificazione dell'atto introduttivo

  • art. 327, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per escludere la tardività dell'appello alla luce della conoscenza del processo da parte dell'amministrazione contumace

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria del ricorrente

  • art. 292, ultimo comma, c.p.c.

    la sentenza che conclude un giudizio svolto in contumacia di una parte, anche se irritualmente dichiarata, deve essere notificata personalmente al contumace involontario

  • art. 325 c.p.c.

    la notificazione personale della sentenza al contumace involontario fa decorrere il termine breve di impugnazione

  • artt. 161, 324, 325 e 327 c.p.c.

    invocati dal ricorrente per sostenere il giudicato della sentenza di primo grado e la tardività dell'impugnazione dell'amministrazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali

Massime di principio

  • Quando una parte sia stata erroneamente dichiarata contumace, la sentenza che definisce il giudizio deve esserle notificata personalmente, perché la qualificazione processuale contenuta nella sentenza è vincolante ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
  • La notifica personale della sentenza al contumace involontario realizza la conoscenza legale non solo della decisione, ma anche della lite e del procedimento, rendendo irrilevante che la notifica avvenga entro o oltre l'anno dalla pubblicazione ai fini dell'art. 325 c.p.c.
  • Chi deduce il passaggio in giudicato della sentenza per mancata tempestiva impugnazione deve dimostrare che la notificazione della sentenza sia stata eseguita nelle forme richieste dalla legge nei confronti della parte interessata.
  • La sola conoscenza di fatto del processo o di atti esecutivi non equivale, di per sé, alla notificazione della sentenza idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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