Cassazione Civile, Ordinanza n. 33291/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento ICI per l’anno 2010 emessi dal Comune di Salerno su terreni ubicati nel territorio comunale e intestati ai contribuenti per quote di comproprietà. In primo grado i ricorsi erano stati rigettati; in appello la CTR aveva invece escluso dal tributo solo una piccola porzione di terreno già occupata ed espropriata, confermando per il resto la debenza dell’imposta sulla base della successiva vendita di parte delle aree a terzi. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulle controdeduzioni nel processo tributario e dell’art. 115 c.p.c., assumendo che il Comune si fosse costituito con difese meramente formali; 2) omessa pronuncia su vari motivi di appello, inclusi l’esenzione ICI per destinazione a parcheggio e verde pubblico, la mancanza di potenzialità edificatoria, vizi motivazionali degli avvisi e la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; 3) violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che, a seguito di accordi del 2009, le aree erano state cedute gratuitamente al Comune con immediato trasferimento del possesso e dei diritti edificatori, sicché nel 2010 mancava il presupposto ICI; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la cessione gratuita dell’area e lo scambio con diritti edificatori su altra area del comparto; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione, da parte del Comune, dello spossessamento e dell’indisponibilità delle aree.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e fondato il terzo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi originari dei contribuenti e annullando gli avvisi di accertamento ICI. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 23, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa"
La tardiva o poco articolata costituzione del resistente non comporta automaticamente pregiudizio processuale, se non vengono in concreto esercitate eccezioni o difese precluse dalla decadenza.
È richiamato per censurare la valutazione delle prove e la mancata considerazione della non contestazione; la Corte non accoglie tale censura nel primo motivo, mentre sul terzo motivo valorizza il quadro fattuale accertato.
Invocato per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello; il relativo motivo viene assorbito dopo l’accoglimento del terzo.
art. 1 d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504
Richiamato per la nozione di presupposto dell’ICI e per l’individuazione dei soggetti passivi.
art. 3 d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504
Richiamato per l’individuazione del soggetto passivo ICI in relazione alla titolarità del bene e alla sussistenza del presupposto impositivo.
Il ricorso è scrutinato anche in relazione all’interesse all’impugnazione, che difetta se non vi è un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 24 Cost.
È richiamato, insieme all’art. 111 Cost., per giustificare il criterio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
È richiamato, insieme all’art. 24 Cost., per consentire la decisione sulla questione di più agevole soluzione.
Il principio della ragione più liquida consente di derogare all’ordine di trattazione delle questioni.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
Consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È il parametro per le censure di violazione di legge sollevate nel ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È il parametro per la censura di omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
È il parametro per la censura di omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione del resistente con difese essenziali o di stile non determina di per sé nullità o pregiudizio, se non incide concretamente sul diritto di difesa dell’altra parte.
- In materia di ICI, un’area inserita in un programma di compensazione urbanistica e già privata della originaria potenzialità edificatoria non è imponibile come area edificabile se la capacità edificatoria compensativa è stata già trasferita o comunque sottratta al contribuente nel periodo d’imposta considerato.
- Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, il presupposto impositivo va verificato con riferimento alla situazione giuridica e fattuale esistente nell’anno di imposta; se nel periodo rilevante il contribuente è stato definitivamente spossessato della capacità edificatoria dell’area, l’avviso di accertamento è illegittimo per carenza del presupposto.
- Il diritto edificatorio attribuito in ambito di compensazione urbanistica non ha natura reale, non inerisce al terreno e può essere trasferito separatamente; l’imponibilità dell’area destinata a riceverlo si realizza solo quando il programma urbanistico è perfezionato secondo le procedure previste.
- Il principio della ragione più liquida consente alla Corte di decidere la controversia sulla questione più agevole e decisiva, anche se logicamente subordinata, senza esaminare necessariamente tutti gli altri motivi di ricorso.
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