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Sentenza

Sentenza del 11/06/2020 n. 11211 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'avviso di accertamento per il pagamento della TIA1 richiesta a E.E. a titolo di conguaglio per gli anni 2006-2007 e per l'anno 2008. La CTR del Lazio, con sentenza n. 720/39/13 depositata il 28 novembre 2013, aveva accolto l'appello di L.A. s.p.a. e respinto il ricorso della contribuente, ritenendo legittima la deliberazione del Comune di Latina n. 44 del 2006, istitutiva della TIA1. In Cassazione E.E. ha contestato la motivazione della sentenza e, nella sostanza, l'illegittimità della deliberazione: sosteneva che, dopo la soppressione della TIA1 disposta dal d.lgs. n. 152 del 2006, il Comune non potesse istituirla e che le somme richieste non fossero dovute. L.A. s.p.a. ha eccepito l'inammissibilità della censura per mancata individuazione dell'errore della CTR; ha inoltre eccepito, in relazione al successivo fallimento della società, la necessità di considerare gli effetti processuali dell'evento.

La decisione

La Cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità: dal motivo risultava chiaramente che la contribuente censurava l'omesso esame degli argomenti contro la legittimità della deliberazione comunale. Ha inoltre stabilito che il fallimento di L.A. s.p.a., dichiarato il 7 dicembre 2016 dopo la notifica del ricorso per cassazione, non interrompe il giudizio di legittimità, retto dall'impulso d'ufficio; la riassunzione effettuata dalla ricorrente era quindi inutile. Ha accolto il motivo, riqualificandolo come violazione di legge sostanziale: dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, la TIA1 era soppressa e i Comuni potevano mantenere le discipline regolamentari già vigenti, ma non passare per la prima volta dalla TARSU alla TIA1. La deliberazione comunale n. 44 del 2006, adottata il 30 maggio 2006 per istituire la TIA1 a Latina, era pertanto illegittima; la proroga del termine per approvare il bilancio comunale non attribuiva il potere di istituire una tariffa già soppressa. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Spese di tutti i gradi integralmente compensate per l'incertezza normativa e giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    In difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (nel segno cioè della ultrattività), dunque, oltre ai regolamentari «vigenti» e ai «provvedimenti attuativi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22», sopra richiamati, nessun regime transitorio, correlato all'istituzione della TIA 1, poteva residuare, all'indomani della soppressione di tale tassa.

    La TIA1 istituita dall'art. 49 era soppressa dal 29 aprile 2006. Le disposizioni di salvaguardia non ne prolungavano la vigenza né consentivano ai Comuni che applicavano la TARSU di passare successivamente alla TIA1.

  • Art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che - contrariamente alla diversa opzione interpretativa pur emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., Sez. 5, n. 1999 del 2019; Cass., Sez. 5, n. 33424 del 2018), - condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dall'art. 11 del d.p.r. n. 158 del 1999

    Il regime transitorio previsto per il passaggio graduale dalla TARSU alla TIA1 è cessato con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006. Non può quindi essere invocato per legittimare una nuova istituzione della TIA1 dopo tale data.

  • Art. 238, commi 1, 6 e 11, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    In relazione ad analoghe controversie, questa Corte ha avuto modo di rilevare che - alla stregua della sopra ripercorsa sequenza normativa - «il Regolamento adottato con la delibera cons. com. del 30/5/2006, istitutiva della TIA 1 in via sperimentalè nel Comune di Latina, si colloca temporalmente in una fase della trasformazione della disciplina fiscale in cui, stante la mancata adozione del regolamento attuativo di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, i Comuni che già erano passati dalla TARSU alla TIA i potevano continuare ad applicarla, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino alla adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell'Ambiente, così come i Comuni che tale opzione non avevano effettuato, potevano continuare ad applicare la TARSU - i cui criteri di determinazione sono stati peraltro estesi alla TIA - ma era loro precluso di passare alla tariffà prevista dal Decreto Ronchi, ormai destinata ad essere sostituita dalla tariffà del Codice dell'Ambiente, intesa come "corrispettivo" del servizio prestato e, pertanto, necessitante di un'apposta regolamentazione (mai intervenuta)»

    La soppressione della TIA1 non ha impedito ai Comuni che già la applicavano di conservarla, in via transitoria, fino alla disciplina attuativa della nuova tariffa. I Comuni ancora in regime TARSU potevano continuare ad applicare la TARSU, ma non istituire ex novo la TIA1 dopo il 29 aprile 2006.

  • Art. 264, comma 1, lett. i), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    In difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (nel segno cioè della ultrattività), dunque, oltre ai regolamentari «vigenti» e ai «provvedimenti attuativi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22», sopra richiamati, nessun regime transitorio, correlato all'istituzione della TIA 1, poteva residuare, all'indomani della soppressione di tale tassa.

    La salvaguardia prevista per i provvedimenti attuativi della disciplina precedente garantiva continuità amministrativa fino all'adozione dei corrispondenti atti del Codice dell'ambiente, ma non conservava un potere comunale di istituire la TIA1 dopo la sua soppressione.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Tale eccezione è senza dubbio infondata, tenuto conto che dalla lettura del motivo di ricorso, sopra sinteticamente riportato, si evince con chiarezza che la censura consiste proprio nella mancata valutazione degli argomenti dedotti dalla contribuente a sostegno della ritenuta illegittimità della menzionata deliberazione.

    Il motivo di ricorso è sufficientemente specifico quando dal suo contenuto si comprende quale errore viene imputato alla decisione impugnata; in questo caso era identificata chiaramente l'omessa valutazione delle ragioni contro la deliberazione comunale.

  • Art. 299 e seguenti c.p.c.

    Il giudizio di legittimità è infatti dominato dall'impulso d'ufficio e pertanto non trova in esso applicazione l'istituto dell'interruzione del processo, previsto per le ipotesi disciplinate dall'art. 299 e ss. c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione non si applica l'interruzione del processo prevista per gli eventi che colpiscono una parte, compreso il fallimento intervenuto dopo la notificazione del ricorso.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Tanto premesso, rileva la Corte che il motivo di ricorso, da riqualificare (v. Cass. Sez. U, n. 17931 del 2013), avuto riguardo al suo effettivo contenuto deduttivo, in termini di violazione di legge (sostanziale), è fondato e deve pertanto essere accolto.

    La Corte decide la censura secondo la sua effettiva sostanza e non soltanto secondo la qualificazione formale data dalla parte: il motivo proposto come vizio motivazionale è stato esaminato come violazione di legge sostanziale.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Tanto premesso, rileva la Corte che il motivo di ricorso, da riqualificare (v. Cass. Sez. U, n. 17931 del 2013), avuto riguardo al suo effettivo contenuto deduttivo, in termini di violazione di legge (sostanziale), è fondato e deve pertanto essere accolto.

    La censura formulata anche come nullità per motivazione apparente non è stata accolta sotto tale qualificazione formale: la Corte ne ha individuato il contenuto sostanziale nella contestazione della legittimità della TIA1 istituita dal Comune.

  • Art. 384 c.p.c.

    Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, né risultano altri profili controversi rilevanti ai fini della decisione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente.

    Quando la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto e la questione può essere definita sulla base degli elementi disponibili, la Cassazione può decidere direttamente nel merito anziché rinviare al giudice di appello.

Massime di principio

  • Quando una norma sopprime una tariffa e prevede la continuità delle discipline regolamentari vigenti in attesa della nuova disciplina attuativa, la salvaguardia conserva l'applicazione dei regimi già in essere: non autorizza a istituire ex novo la tariffa soppressa.
  • Per il passaggio dalla TARSU alla TIA1, il discrimine è il 29 aprile 2006: chi già applicava la TIA1 poteva mantenerla transitoriamente; chi applicava ancora la TARSU poteva continuare ad applicarla, ma non passare successivamente alla TIA1.
  • La proroga dei termini per approvare il bilancio comunale non attribuisce, da sola, il potere di introdurre un tributo o una tariffa che la legge ha già soppresso.
  • Un motivo di ricorso va valutato in base al suo contenuto effettivo: una censura presentata come vizio motivazionale può essere riqualificata come violazione di legge se contesta in sostanza l'interpretazione o l'applicazione della norma.
  • Nel giudizio di cassazione, il fallimento di una parte dichiarato dopo la notifica del ricorso non determina l'interruzione del processo; la riassunzione è inutile.
  • Se la Cassazione accoglie il ricorso e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.

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