Cassazione Penale, Sentenza n. 42883/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra imputazione e motivazione (art. 522 c.p.p.), con la contestazione originaria fondata sull'art. 223 legge fallimentare ma la motivazione riferita all'art. 216 L.F.; 2) vizio di applicazione della fattispecie di bancarotta documentale (art. 216, comma 1, n.2 L.F.) per aver cumulato ipotesi diverse (sottrazione/distruzione vs omessa tenuta), con rilievo sulla necessità del dolo specifico per la sottrazione e la presunta insufficienza della prova di tale dolo; 3) travisamento della prova o omessa motivazione in relazione alla disponibilità e custodia della contabilità nel periodo di amministrazione (15/03/2013-18/07/2013), e alla denuncia tardiva di furto presentata da terzi; 4) violazione della presunzione di innocenza e indebita inversione dell'onere della prova (art. 27 Cost., art. 6 CEDU).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi generici e infondati: ha confermato che la contestazione faceva riferimento alla qualità rivestita dall'imputato e che non sussisteva nullità ex art. 522 c.p.p.; ha affermato l'equivalenza tra le condotte previste dal comma 1 n.2 dell'art. 216 L.F. (sottrazione, distruzione, omessa tenuta) e la possibilità di condannare per una di esse se una è provata; ha ritenuto acquisita la prova del dolo specifico sulla base di elementi convergenti e ha escluso il travisamento della prova o l'omessa motivazione rilevante. Per legge, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa nell'atto impugnatorio, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per denunciare nullità per difetto di corrispondenza tra imputazione e motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato e ha escluso la nullità perché la contestazione era riferibile alla qualità rivestita dall'imputato
art. 216, comma 1, n.2 legge fallimentare
Norma sulla bancarotta fraudolenta documentale: la Corte ha ritenuto equivalenti le tre ipotesi (sottrazione, distruzione, omessa tenuta) e ha ammesso la condanna per una di esse se provata, senza necessità di identificare quale si sia concretamente verificata
Riferita dal ricorrente alla bancarotta degli amministratori; la Corte ha considerato che la contestazione e la motivazione facevano riferimento alla qualità dell'imputato e quindi non c'era disallineamento formale tale da determinare nullità
art. 217, comma 2 legge fallimentare
Richiamato nel contesto dell'interpretazione delle fattispecie fallimentari; la decisione di merito è stata ritenuta coerente con la normativa fallimentare applicabile
Citato tra le norme richiamate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondate le censure connesse alle relative questioni di responsabilità personale o concorso
Evocato nel motivo di ricorso (valutazione delle prove); la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione dei giudici di merito e non ha rilevato omissione nella valutazione probatoria
Riferimento processuale alla valutazione e produzione documentale; la Corte ha ritenuto che le doglianze non dimostrassero omessa o contraddittoria valutazione delle prove
Norma richiamata nel ricorso in relazione ai vizi di motivazione e ai mezzi di impugnazione; la Corte ha escluso il vizio denunciato per genericità e per manifesta infondatezza
Richiamata nel ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistenti i vizi di motivazione e di diritto denunciati ai sensi di questa norma
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente per la tutela della presunzione di innocenza; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inversione dell'onere della prova e che la sentenza non abbia violato il principio costituzionale
art. 6 CEDU
Richiamato in tema di diritto a un equo processo e presunzione di innocenza; la Corte ha escluso violazioni in tal senso con riferimento alla motivazione e all'istruttoria
Applicato per la condanna alle spese e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) nei casi di inammissibilità per profili di colpa nell'atto impugnatorio
Massime di principio
- La valutazione della corrispondenza tra imputazione e motivazione (art. 522 c.p.p.) richiede una contestazione chiara e specifica: censure generiche o non puntuali sono inammissibili
- Per la bancarotta documentale (art. 216, comma 1, n.2 L.F.) le condotte di sottrazione, distruzione e omessa tenuta sono considerate equivalenti; il giudice può condannare per una di esse se è provata l'esistenza di una condotta equivalente e lo scopo pregiudizievole
- Il dolo specifico richiesto per la sottrazione/distruzione può essere desunto da elementi convergenti di fatto; la mancanza di una descrizione formale del dolo non esclude la condanna se la prova materiale è convincente
- Le censure che mirano a una rivalutazione del compendio probatorio (travasi di prova, congetture sulla documentazione) non sono ammissibili in Cassazione se non dimostrano vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione
- L'onere della prova rimane a carico dell'accusa; tuttavia l'appello in Cassazione deve indicare con precisione l'errore di diritto o la contraddittorietà della motivazione per ottenere accoglimento
- I ricorsi manifestamente generici o infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (cassa delle ammende) quando emergono profili di colpa nell'impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42605/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42606/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42607/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42608/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42609/2022 del 10/11/2022
- Sentenza penale · 10 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42610/2022 del 10/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →