Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36609/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila del 20 ottobre 2025, che aveva confermato la sua condanna per evasione ai sensi dell’art. 385 c.p. Ha dedotto vizi di motivazione: da un lato, per l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.; dall’altro, in relazione alla commisurazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproponevano sostanzialmente quelle già formulate in appello e manifestavano dissenso dalle ragioni con cui la Corte territoriale le aveva respinte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure riproponessero questioni già sottoposte al giudice d’appello e si limitassero a contestarne le motivazioni, giudicate logicamente lineari, persuasive e giuridicamente corrette. In conseguenza dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità. La parte dispositiva riportata nel testo è corrotta e non consente di ricostruirne ulteriori statuizioni.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Italo Pompa impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.

    La norma individua il reato per il quale la sentenza d’appello aveva confermato la condanna; il testo non espone una specifica interpretazione della fattispecie.

  • art. 131-bis c.p.

    Italo Pompa impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo vizi di motivazione in punto di: 1) omessa declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata con il ricorso, ma la Corte non ne ha sviluppato un’autonoma interpretazione: ha dichiarato inammissibile la censura perché sostanzialmente riproposta dall’appello.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulta assente la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sui punti dedotti, si limiti sostanzialmente a riproporre le doglianze già formulate in appello e a dissentire dalle argomentazioni con cui il giudice distrettuale le ha respinte, quando tali argomentazioni risultino logicamente lineari, persuasive e giuridicamente corrette.
  • Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisata l’assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.