Sentenza n. 1986/2026 - Napoli, Sezione 4
per la declaratoria A) del proprio diritto a conseguire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, art. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, nonché degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, nell'ambito della procedura di gara indetta dal Comune di Napoli per l'affidamento del “Servizio di refezione per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali e per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali della Città di Napoli, mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023”, l'accesso agli atti, richiesti con istanza del 23/09/2025; B) per l’annullamento del provvedimento di implicito rigetto formatosi sull’istanza indicata sub A) in ragione dell’infruttuoso spirare del termine di 30 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativi al centro di cottura individuato dall'aggiudicatario per il lotto n. 7
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica mediante accordi quadro, aveva presentato un'istanza di accesso relativa alla documentazione concernente il centro di cottura individuato dall'aggiudicatario del lotto n. 7. In particolare, chiedeva la richiesta della stazione appaltante prevista dal capitolato, il titolo di disponibilità del centro di cottura, la documentazione tecnica e planimetrica, l'attestazione di conformità igienico-sanitaria, il piano HACCP, le certificazioni in materia di sicurezza, impianti e ambiente e ogni ulteriore documento prodotto dall'aggiudicatario per dimostrare la conformità del centro di cottura alla lex specialis. A fronte del mancato riscontro entro trenta giorni, la società proponeva ricorso per l'accertamento del diritto di accesso e l'annullamento del diniego tacito. Nel corso del giudizio il Comune dichiarava di avere trasmesso il titolo di disponibilità, la scheda di registrazione o riconoscimento del centro di cottura, la dichiarazione relativa alla capacità produttiva e la documentazione tecnica già ostesa in esecuzione di una precedente sentenza. Quanto agli ulteriori documenti richiesti, l'Amministrazione attestava che non erano mai stati acquisiti dalla stazione appaltante, ritenendo esaustiva la documentazione già ricevuta. La ricorrente non contestava tale dichiarazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere, limitatamente alla documentazione indicata dall'Amministrazione come già ostesa, poiché l'accesso era stato soddisfatto nel corso del giudizio. Per la restante documentazione il ricorso è stato respinto: l'Area Educazione del Comune aveva attestato, assumendosi la responsabilità della veridicità della dichiarazione, che gli ulteriori documenti non erano stati acquisiti e non si trovavano nella disponibilità della stazione appaltante; tale circostanza non era stata contestata dalla ricorrente. Secondo il Collegio, non può essere ordinata l'esibizione di documenti inesistenti o comunque non detenuti dall'Amministrazione, poiché una simile pronuncia sarebbe impossibile da eseguire e inutiliter data. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura parzialmente processuale della decisione.
Norme richiamate
La disciplina dell'accesso documentale fonda la pretesa della ricorrente a ottenere la visione o l'estrazione di copia dei documenti detenuti dall'Amministrazione, nei limiti della loro effettiva esistenza e disponibilità.
Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore fondamento della domanda di accesso.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti dell'accesso civico generalizzato.
Richiamati dalla ricorrente con riferimento all'accesso agli atti della procedura di gara.
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
Individua la modalità di affidamento mediante accordi quadro utilizzata nella procedura di gara.
art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto
a seguito dell'aggiudicazione la stazione appaltante chiede al soggetto affidatario di produrre, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il titolo di disponibilità effettivo del centro di cottura (atto di proprietà, contratto di locazione, etc.) e tutta la documentazione attestante la conformità dello stesso
La clausola impone all'aggiudicatario di produrre il titolo di disponibilità e la documentazione attestante la conformità del centro di cottura; nel giudizio, tuttavia, l'accesso può essere ordinato solo rispetto ai documenti effettivamente acquisiti e detenuti dalla stazione appaltante.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio sull'accesso, l'Amministrazione ostende i documenti richiesti, limitatamente a tali documenti viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione espressa dell'Amministrazione, resa assumendosi la responsabilità della sua veridicità, secondo cui determinati documenti non sono stati acquisiti e non sono nella sua disponibilità, soddisfa l'interesse del richiedente in forma negativa e impedisce di ordinare un'esibizione avente a oggetto documenti inesistenti o non detenuti.
- In materia di accesso, il giudice non può imporre all'Amministrazione la formazione di documenti nuovi né ordinare l'esibizione di atti che essa dichiara di non possedere, poiché una simile statuizione sarebbe impossibile da eseguire e inutiliter data.
- La mancata contestazione, da parte del richiedente, della dichiarazione dell'Amministrazione circa l'inesistenza o la mancata detenzione dei documenti richiesti consente al giudice di considerare tale circostanza accertata ai fini della decisione.
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