Cassazione Penale, Sentenza n. 14216/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento di indennizzo per ingiusta detenzione relativa a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per i reati di bancarotta fraudolenta (capo a) e associazione per delinquere (capo h). Il riesame aveva annullato la misura limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta per inutilizzabilità di dichiarazioni, mentre la gravità indiziaria era stata confermata per il reato associativo. La Corte territoriale ha ritenuto che sussistesse un comportamento ostativo del CARCHIVI, connesso soprattutto alla sua condotta nel contesto dell'associazione e della gestione della liquidazione societaria (consulenze fiduciarie, suggerimenti contabili "azzardati", ricerca di liquidatore favorevole alla transazione), e ha rigettato l'istanza di riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del CARCHIVI, confermando che il giudice della riparazione ha correttamente valutato la condizione ostativa ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. relativamente al reato per il quale la gravità indiziaria era stata confermata. La Corte ha ritenuto ammissibile la valutazione autonoma del giudice della riparazione sulle condotte (anche deontologicamente scorrette) che, pur non integrando necessariamente il reato, hanno creato la falsa apparenza della rilevanza penale e sono state concausalmente collegate alla custodia cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
Prevede l'esclusione dell'indennizzo quando l'interessato abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave. La Corte ha applicato questo criterio distinguendo i casi di "ingiustizia formale" e ritenendo che, se per un reato la gravità indiziaria resta confermata, il giudice della riparazione possa valutare autonomamente se sussista una condotta ostativa legata alla custodia.
Norma richiamata in relazione all'inutilizzabilità di dichiarazioni (in particolare quelle rese da un terzo) rese senza il rispetto delle garanzie previste dal comma 1; la Corte territoriale ha considerato l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni nel riesame ai fini dell'annullamento dell'ordinanza cautelare limitatamente al reato di bancarotta.
Richiamato in riferimento alla nozione di colpa: la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'ostatività, la violazione di regole deontologiche o comportamenti professionali scorretti possano qualificare una condotta come colpa grave, idonea a precludere l'indennizzo quando siano connessi causalmente alla apparente configurabilità del reato.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio di merito: il giudice della riparazione valuta ex ante, su tutto il materiale disponibile, se l'interessato abbia contribuito con dolo o colpa grave a creare l'apparenza di rilevanza penale, senza dover reintegrare o ripetere il giudizio di merito.
- L'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. esclude l'indennizzo quando sussista una condotta dolosa o di colpa grave che abbia dato causa alla custodia; tale valutazione può fondarsi anche su comportamenti professionali deontologicamente scorretti se, uniti ad altri elementi, hanno contribuito a creare l'apparenza della commissione del reato.
- Se la misura cautelare è stata annullata per inutilizzabilità di specifiche prove perché rese senza garanzie, ciò non impedisce automaticamente al giudice della riparazione di valutare altre condotte storicamente accertate in sede di merito al fine di verificare l'eventuale ostatività rispetto ad altri reati per i quali la gravità indiziaria è stata confermata.
- Non è necessario che la condotta valutata dal giudice della riparazione integri il reato: è sufficiente che quella condotta abbia concorso, anche se non in modo integrale, a creare la falsa apparenza della sua configurabilità e quindi a causare o a mantenere la custodia cautelare.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, l'interessato deve documentare e dimostrare l'assenza di un nesso causale tra i propri comportamenti e la decisione dell'autorità di applicare o mantenere la misura cautelare, nonché fornire elementi che escludano l'esistenza di colpa grave o violazioni deontologiche rilevanti.
- Il ricorso per la riparazione può essere rigettato anche se in sede di merito si è poi assolti: l'elemento decisivo è la valutazione complessiva e autonoma della condotta dell'interessato e del suo impatto sulla percezione della gravità indiziaria.
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