Cassazione Penale, Sentenza n. 19559/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Luciano Simeone era imputato per frode assicurativa (capi 2,3,4 e 7): avrebbe ottenuto polizze a condizioni più favorevoli facendo risultare fittizi passaggi di proprietà di motoveicoli a suo favore, mentre i mezzi rimanevano nella disponibilità dei finti venditori residenti a Napoli. In cassazione il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello per: uso di copie della carta di circolazione anziché degli originali; valutazione incompleta/errata delle testimonianze (dipendenti della compagnia e ufficiale di P.G.); assenza di prova dell'accordo e del vantaggio per l'imputato; mancata individuazione di chi ha materialmente falsificato i documenti; e mancanza del dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure prospettate costituiscano, in realtà, una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio e della valutazione dei fatti, materia dalla quale la Corte di legittimità è preclusa salvo vizi della motivazione gravissimi (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà). Ha condiviso la valutazione del merito secondo cui l'imputato aveva stipulato personalmente le polizze in concerto con i proprietari dei mezzi (legami di parentela e vantaggi economici per i titolari reali), e che non era necessario identificare chi materialmente falsificò le carte o acquisire gli originali per ritenere la frode provata. Ha inoltre affermato che l'assenza di prova di un vantaggio economico diretto per Simeone non esclude la responsabilità quando questi agevola la frode il cui profitto è il risparmio indebito dei proprietari. Il ricorso pertanto è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per delimitare il sindacato in cassazione sulla valutazione della prova: le contestazioni fondate su un diverso apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione se non configurano vizi di motivazione rilevanti secondo l'art. 606. La corte ha ritenuto che l'uso di copie e la mancata acquisizione degli originali non invalidano la valutazione complessiva probatoria.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato per indicare i vizi specifici della motivazione deducibili in cassazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà). La Corte ha concluso che le doglianze del ricorrente non descrivono tali vizi ma chiedono una rivalutazione del merito, quindi sono inammissibili.
Citate in riferimento alla funzione della Corte di Cassazione dopo la riforma: la Suprema Corte resta giudice della motivazione e non può sostituirsi al giudice del fatto rivalutando il compendio probatorio.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere l'annullamento della sentenza limitandosi a chiedere una diversa valutazione delle prove: le doglianze devono riguardare vizi formali o di motivazione gravi (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà).
- La mancata acquisizione degli originali o l'utilizzo di copie di documenti non esclude automaticamente la prova se il giudice del merito ha formato un compendio probatorio complessivo ritenuto attendibile.
- Non è necessario individuare chi ha materialmente falsificato un documento quando il quadro probatorio dimostra il concerto tra più soggetti e la finalità fraudolenta complessiva.
- L'assenza di prova di un vantaggio economico diretto per l'imputato non esclude la responsabilità se è dimostrato che egli ha agevolato la frode a favore di altri (concorso nel reato e dolo specifico desumibile dal comportamento).
- Per impugnare efficacemente una decisione di merito in materia di prova, il ricorrente deve dimostrare un vizio di motivazione specifico ed essenziale che imponga necessariamente una diversa decisione, non semplicemente proporre una diversa lettura degli elementi probatori.
- Le eccezioni di prescrizione o altre cause estintive devono essere valutate nei termini processuali appropriati: l'inammissibilità del ricorso in cassazione può precludere la loro valutazione in questa sede.
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