Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09141/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il correntista ha agito contro la banca lamentando l'illegittimità di una serie di addebiti registrati sul proprio conto corrente e sul conto anticipi: mancata esecuzione o mancata approvazione della firma di traenza su diversi assegni, mancata disposizione di alcuni pagamenti, addebiti per anticipazioni su crediti ceduti nonostante l'incasso dei crediti medesimi e mancato rimborso di titoli. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile per giudicato esterno; in appello erano stati accolti i primi tre motivi e respinto il quarto, ma la Corte territoriale aveva comunque rigettato la domanda nel merito, ritenendo non verosimili e non provate le contestazioni dell'attore, anche per il mancato assolvimento dell'onere di produrre la documentazione e di chiedere ordine di esibizione. Nel ricorso per cassazione è stata denunciata, ai sensi degli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 119 TUB sul diritto del correntista a ottenere copia della documentazione bancaria e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe trascurato le allegazioni difensive e i documenti relativi alle richieste di consegna della documentazione, oltre a non avere adeguatamente considerato la contestazione della riconducibilità al correntista delle firme sugli assegni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello era sorretta da una ratio decidendi autonoma e non censurata, fondata sulla sostanziale insostenibilità della domanda quanto agli assegni e, per estensione, alle altre poste contestate, perché il correntista non aveva denunciato la sottrazione dei carnet di assegni. Ha inoltre ritenuto inconferente la doglianza sull'art. 119 TUB, poiché la Corte d'appello non aveva negato il diritto alla documentazione bancaria, ma si era limitata a rilevare l'assenza di un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., necessaria per poter impartire l'ordine alla banca. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 119 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)

    Riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni bancarie, ma nel caso esaminato la Corte ha rilevato che tale diritto non era stato negato dalla sentenza impugnata; la censura era quindi inconferente rispetto alla motivazione della decisione di merito.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione documentale richiede un'istanza di parte; in difetto di domanda specifica il giudice non può impartire l'ordine alla banca.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Sono stati evocati come parametri del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la ratio decisiva della sentenza impugnata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non attinge una ratio decidendi autonoma e decisiva posta a fondamento della sentenza impugnata.
  • Il diritto del cliente alla documentazione bancaria ex art. 119 T.U.B. non equivale, di per sé, all'obbligo del giudice di disporre l'esibizione: per l'ordine ex art. 210 c.p.c. è necessaria un'istanza di parte.
  • Chi contesta addebiti bancari deve allegare e provare in modo coerente i fatti costitutivi della pretesa; la mancata denuncia della sottrazione di assegni può incidere sulla credibilità della contestazione circa la falsità delle firme di traenza.
  • La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo non è utile se il fatto invocato non incide sulla specifica motivazione decisiva adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.