Cassazione Penale, Ordinanza n. 07786/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sua responsabilità e alla sua individuazione mediante riconoscimento fotografico. Con il secondo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale e motivazione apparente in relazione al riconoscimento della recidiva. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi riproducessero in modo pedissequo le doglianze già prospettate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi li ha qualificati come non specifici e solo apparenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano la mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e già disattesi dalla Corte territoriale, senza una critica argomentata alla decisione impugnata. Ha inoltre osservato che la Corte di appello aveva fornito una motivazione adeguata e priva di aporie, sia sul riconoscimento dell'imputato, ritenuto affidabile e certo, sia sul riconoscimento della recidiva. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il riferimento sostanziale implicito al delitto di furto in abitazione, oggetto della condanna confermata; la decisione non ne svolge interpretazioni specifiche nel merito.
La recidiva viene richiamata come profilo sanzionatorio oggetto di doglianza, ma la Corte reputa infondato/inammissibile il motivo perché la motivazione di merito è adeguata.
I motivi sono trattati come inammissibili per difetto di specificità, perché si limitano a riproporre censure già formulate in appello senza una critica argomentata della sentenza impugnata.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare, senza specifico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, le stesse doglianze già proposte in appello e da quello disattese.
- La specificità del motivo di ricorso esige una critica argomentata alla decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate integra un motivo solo apparente.
- Quando la Corte di merito ha motivato in modo coerente e privo di aporie sul riconoscimento dell'imputato e sugli altri profili decisivi, la censura di illogicità o apparenza della motivazione non supera il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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