Cassazione Penale, Sentenza n. 19945/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di assise di appello di Napoli, nell'applicare l'aumento di pena per la continuazione in executivis, non aveva operato la riduzione premiale prevista per il rito abbreviato relativa al reato satellite (sentenza emessa con rito abbreviato) e non aveva indicato se l'aumento fosse stato calcolato al netto di tale riduzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando precedenti (tra cui Sez.1, n. 26269/08/04/2021 e Sez.1, n. 12591/13/03/2015), ha affermato che quando il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato l'aumento di pena previsto dall'art. 81 c.p. è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p., e il giudice dell'esecuzione deve motivare di aver tenuto conto di tale riduzione (che è aritmeticamente predeterminata). Poiché la Corte di assise di appello di Napoli non ha specificato né motivato se l'aumento tenesse conto della riduzione, la Cassazione ha annullato l'ordinanza nella parte relativa alla determinazione della pena e ha rinviato alla stessa Corte di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
L'aumento di pena per la continuazione deve essere calcolato, ma se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato l'aumento è assoggettato alla riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p.
Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato; tale riduzione è aritmeticamente predeterminata e deve essere applicata anche all'aumento calcolato ai sensi dell'art. 81 c.p., senza necessità di motivazione sul suo ammontare.
Giurisprudenza: Cass. Sez.1 n. 26269 del 08/04/2021 (De Rita)
Principio consolidato che richiede che il giudice dell'esecuzione specifichi di aver tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato nell'applicazione dell'aumento per continuazione; in mancanza, annullamento con rinvio.
Giurisprudenza: Cass. Sez.1 n. 12591 del 13/03/2015 (Reale)
Conferma l'orientamento secondo cui la riduzione per il rito abbreviato incide sull'aumento per continuazione e deve essere esplicitamente considerata in motivazione.
Massime di principio
- Se in un'ipotesi di continuazione in executivis il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento di pena previsto dall'art. 81 c.p. va ridotto applicando la riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p.
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare espressamente di aver tenuto conto della riduzione per il rito abbreviato quando quantifica l'aumento di pena; la riduzione è aritmeticamente predeterminata e non richiede motivazione sul suo ammontare.
- Se la motivazione non rende verificabile se l'aumento è stato calcolato al netto della riduzione prevista dal rito abbreviato, la decisione è annullabile e va disposta la rinnovazione del giudizio sulla determinazione della pena.
- La riduzione per rito abbreviato si applica anche rispetto agli effetti compositi delle unificazioni esecutive e va considerata nella fase di quantificazione finale delle pene.
- In casi analoghi, per evitare annullamenti, il giudice dell'esecuzione dovrebbe indicare chiaramente i calcoli effettuati: importo dell'aumento ex art. 81 c.p., eventuale riduzione ex art. 442 c.p.p., e la pena risultante dopo tali operazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19651/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19652/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19653/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19753/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19763/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19845/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →