Cassazione Civile, Ordinanza n. 17754/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia riguarda un immobile di Napoli. Una società attrice aveva chiesto di dichiarare l'occupazione abusiva dell'appartamento e di ottenerne il rilascio da parte di due soggetti, figli dei precedenti titolari del rapporto di godimento personale e vitalizio costituito in favore dei loro genitori. La Corte d'appello aveva qualificato la domanda come rivendicazione, ritenendo che, essendo il diritto di abitazione originario estinto con la morte dell'ultimo avente diritto, i figli detenessero l'immobile senza titolo; perciò aveva richiesto alla società la prova piena della proprietà e aveva rigettato l'impugnazione. La ricorrente ha censurato tale impostazione: con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., sostenendo che non si trattava di rivendica ma di azione personale di restituzione, fondata sul venir meno del titolo di detenzione; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 948 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, perché il giudice di appello avrebbe sostituito d'ufficio un'azione diversa da quella proposta; con il terzo motivo, subordinato, ha contestato comunque l'applicazione del rigore probatorio proprio della rivendicazione, poiché i convenuti non avevano negato l'appartenenza del bene al comune dante causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando il criterio distintivo tra azione di rivendicazione e azione di restituzione e verificando quale fosse effettivamente la domanda proposta e il relativo onere probatorio. La Cassazione ha ribadito che l'azione personale di restituzione non richiede la prova del diritto di proprietà, ma solo dell'originaria consegna in base a un titolo e del successivo venir meno di questo, e che la contestazione del convenuto non può trasformare tale azione in rivendicazione, aggravando l'onere della prova dell'attore.
Norme richiamate
distingue l'azione di rivendicazione, di natura reale, dalla pretesa restitutoria; la rivendica richiede la prova del diritto di proprietà e del possesso del bene da parte di terzi.
l'erronea qualificazione dell'azione incide sulla ripartizione dell'onere probatorio, che non può essere aggravato trasformando una domanda di restituzione in rivendica.
il giudice non può sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella effettivamente proposta, né attribuire alla domanda una qualificazione che ne alteri petitum e causa petendi.
il vizio di violazione o falsa applicazione di legge comprende sia l'erronea ricognizione della norma, sia l'erronea sussunzione della fattispecie concreta nella qualificazione giuridica non pertinente.
il terzo motivo lo richiama in via subordinata, ma la censura resta assorbita; dal testo non emerge una specifica regula iuris applicata su questa norma.
Massime di principio
- L'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione hanno finalità pratica comune, ma natura e presupposti diversi: la prima è reale e richiede la prova della proprietà, la seconda è personale e richiede soltanto la dimostrazione dell'originario titolo di detenzione e del suo successivo venir meno o dell'assenza ab origine di un titolo.
- La contestazione del convenuto circa la proprietà non trasforma automaticamente in rivendicazione un'azione restitutoria; la qualificazione della domanda va compiuta avendo riguardo alla pretesa concretamente dedotta dall'attore.
- L'erronea qualificazione della domanda può tradursi in un errore sull'onere della prova, perché non è consentito imporre all'attore la probatio diabolica della rivendica quando abbia in realtà agito per la restituzione del bene.
- In materia di rilascio di un immobile detenuto da terzi successori del soggetto originariamente legittimato, l'attore può fondare la domanda sul sopravvenuto venir meno del titolo di godimento, senza dover provare la proprietà del bene se non ha introdotto una vera azione reale.
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