Cassazione Civile, Ordinanza n. 24804/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione di un buono fruttifero postale ordinario serie Q/P sottoscritto nel novembre 1986. La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'emittente al pagamento del residuo dovuto alla sottoscrittrice, ritenendo che il titolo, pur emesso dopo il D.M. 13 giugno 1986, dovesse essere regolato dalle condizioni stampate sul buono e che il timbro apposto sul retro, non riportando integralmente i nuovi tassi, lasciasse operativa la disciplina originaria della vecchia serie P per l'ultimo periodo (21°-30° anno), con esclusione dell'art. 1339 c.c. Poste Italiane ha ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156/1973, art. 173, del D.M. 13 giugno 1986 e della giurisprudenza di legittimità, sostenendo che, essendo il buono emesso dopo l'entrata in vigore del decreto, il rendimento applicabile doveva essere quello della serie Q/P e non quello della serie P per l'ultimo decennio. La resistente ha eccepito l'inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ma ha accolto il ricorso per quanto di ragione, affermando che la questione non poteva essere risolta attribuendo automaticamente al titolo i rendimenti della serie P per l'ultimo decennio. Ha ritenuto che, poiché il buono presentava una tabella sostitutiva e incompleta rispetto a quella della serie P, il problema fosse anzitutto interpretativo; in presenza di un'espressione incompleta o ambigua della volontà negoziale, operava un'integrazione suppletiva del regolamento contrattuale, con applicazione dei tassi previsti dal decreto ministeriale richiamato dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi enunciati.
Norme richiamate
L'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché l'elaborazione giurisprudenziale in materia non era ancora consolidata al tempo del ricorso, essendosi assestata solo dal 2023.
La disciplina dei buoni postali fruttiferi consente variazioni dei tassi disposte con decreto ministeriale e, nei casi previsti, l'integrazione del regolamento negoziale con la tabella ministeriale. Il meccanismo sostitutivo opera per le variazioni successive all'emissione; per una lacuna della tabella del titolo opera invece l'integrazione suppletiva.
D.M. 13 giugno 1986
Il decreto è rilevante come fonte dei tassi della serie Q e come parametro di integrazione del regolamento del buono della serie Q/P, quando il titolo presenti una disciplina incompleta dei rendimenti.
Richiamato per escludere che operi una sostituzione automatica delle clausole del titolo con quelle del decreto nei casi di divergenza originaria; il meccanismo sostitutivo vale solo entro i limiti dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e delle variazioni successive all'emissione.
Menzionato per il principio secondo cui, nei moduli predisposti per rapporti contrattuali uniformi, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte se incompatibili.
L'interpretazione del titolo deve considerare l'intero testo contrattuale e la comune intenzione delle parti, non isolando singole espressioni o singoli dati testuali.
L'interpretazione deve essere condotta secondo buona fede, valorizzando il significato obiettivo delle espressioni in relazione al contesto concreto e all'affidamento ragionevole delle parti.
La lacuna della disciplina dei rendimenti del titolo consente un'integrazione suppletiva del contratto, in presenza di un'espressione incompleta o ambigua della volontà delle parti.
I buoni postali fruttiferi sono qualificati come titoli di legittimazione, con conseguente estraneità alle regole proprie dei titoli di credito.
art. 47 Cost.
È evocato a sostegno di un'interpretazione che tuteli il risparmio e che eviti di lasciare privo di disciplina un periodo di fruttuosità del buono.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi il dato testuale del titolo va interpretato nel suo complesso: non è consentito attribuire valore decisivo a una singola indicazione isolata se questa si inserisce in una tabella sostitutiva o comunque in un contesto documentale incompatibile con la vecchia disciplina.
- Se il titolo presenta una disciplina incompleta o ambigua dei rendimenti, la lacuna non si risolve applicando meccanicamente la serie precedente, ma mediante integrazione suppletiva del regolamento negoziale con i tassi previsti dalla disciplina normativa richiamata dalla fonte regolatrice del rapporto.
- La sostituzione automatica delle clausole con norme sopravvenute non opera indistintamente: nei buoni postali occorre distinguere tra variazioni dei tassi successive all'emissione, regolate dal meccanismo di integrazione ex lege, e lacune originarie del titolo, che richiedono invece un'operazione ermeneutica e integrativa del contratto.
- L'interpretazione secondo buona fede non autorizza a costruire un affidamento su elementi letterali eccentrici o parziali, ma richiede di cogliere il significato obiettivo dell'intero documento alla luce del contesto concreto.
- I buoni fruttiferi postali sono titoli di legittimazione e non titoli di credito: pertanto non si applicano in via diretta i principi di autonomia e letteralità propri dei titoli di credito, ma il rapporto va ricostruito secondo la disciplina speciale e i criteri di integrazione contrattuale.
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