Cassazione Civile, Ordinanza n. 12839/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da più soggetti nei confronti di tre convenuti, fondata sull’inadempimento di due scritture private del 29 dicembre 2008 e del 4 maggio 2009. Il tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo che le scritture avessero contenuto meramente programmatico, che alcuni attori non fossero legittimati perché non sottoscrittori della seconda scrittura e che non fosse provata una responsabilità precontrattuale. La corte d’appello, invece, ha ritenuto che le scritture esprimessero un vero accordo negoziale, ha confermato la carenza di legittimazione attiva di due soggetti e ha condannato i convenuti al risarcimento, liquidando anche una somma sulla base della penale prevista nella seconda scrittura. Il ricorso per cassazione censura: 1) la qualificazione vincolante delle scritture e la loro interpretazione, deducendo violazione degli artt. 1173, 1321, 1362 e 1372 c.c.; 2) la ritenuta responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c.; 3) la validità ed efficacia obbligatoria delle scritture, assumendo indeterminatezza dell’oggetto e difetto di forma; 4) l’omesso esame del fatto decisivo della propria estraneità alla vicenda; 5) la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere applicato la clausola penale in assenza di specifica domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi contestassero in realtà il risultato dell’interpretazione negoziale compiuta dal giudice di merito, interpretazione fondata sul tenore letterale delle scritture e sul comportamento successivo delle parti, e quindi non sindacabile come violazione di legge. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione di nullità/invalidità per indeterminatezza dell’oggetto e difetto di forma non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva allegato di averla dedotta nei precedenti gradi. Ha dichiarato inammissibile il quarto perché diretto a rivalutare il fatto e le prove, attività preclusa in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto perché smentito dalla lettura dell’atto introduttivo e della successiva memoria, dalle quali risultava una domanda riconducibile anche alla clausola penale. Conseguentemente, è rimasta ferma la condanna alle spese in favore dei controricorrenti e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la fonte dell’obbligazione; la Corte non ne affronta il merito, ritenendo la censura inammissibile perché attiene all’interpretazione dei documenti negoziali.
Invocato per negare che le scritture integrassero un contratto; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché mira a sovvertire l’accertamento interpretativo del giudice di merito.
La Corte osserva che il giudice di merito ha già fondato l’interpretazione sul tenore letterale e sul comportamento successivo delle parti, sicché la censura non si confronta con tale ratio.
Richiamato nel motivo volto a negare l’efficacia vincolante delle scritture; la Corte non entra nel merito della questione per inammissibilità.
Censurato in relazione alla condanna per inadempimento; la Corte dichiara la doglianza inammissibile poiché presuppone una diversa ricostruzione fattuale e negoziale.
Invocato per sostenere la nullità/inefficacia delle scritture per mancanza di elementi essenziali; la Corte dichiara la questione nuova e quindi inammissibile.
Richiamato insieme all’art. 1325 c.c. per sostenere l’invalidità delle scritture; la Corte non esamina il merito perché la questione non risulta proposta nei gradi di merito.
La censura di ultrapetizione è respinta perché la domanda introduttiva e la memoria richiamata dal giudice di legittimità risultano idonee a coprire l’applicazione della clausola penale.
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
La Corte lo richiama solo per affermare che dalla memoria depositata in primo grado emergeva una domanda compatibile con la liquidazione poi operata.
Richiamato nel preambolo per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile come violazione di legge la ricostruzione del significato di una scrittura privata quando la doglianza, sotto la veste dell’errore interpretativo, mira in realtà a ottenere una diversa valutazione del contenuto negoziale compiuta dal giudice di merito.
- L’interpretazione del contratto o della scrittura privata costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da criteri ermeneutici non manifestamente illogici, quali il tenore letterale del testo e il comportamento complessivo, anche successivo, delle parti.
- La questione che presuppone un vizio genetico del negozio, come indeterminatezza dell’oggetto o difetto di forma, è inammissibile in cassazione se non risulta trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non dimostra di averla tempestivamente dedotta nel giudizio di merito.
- Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, essendo preclusa alla Corte di cassazione la rivalutazione del materiale istruttorio.
- La denuncia di ultrapetizione è infondata quando dagli atti introduttivi o dalle successive difese risulti che la domanda della parte attrice comprendeva già la pretesa poi accolta dal giudice, anche se formulata in termini non identici a quelli della decisione.
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