Cassazione Civile, Ordinanza n. 19172/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
Due fideiussori hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, li aveva condannati in solido al pagamento di una somma quale garanti delle obbligazioni assunte da un terzo verso una banca poi succeduta da una società veicolo/cessionaria. La controversia riguardava soprattutto la validità e la determinazione del credito azionato, la riconducibilità del credito stesso a un contratto di cessione in blocco di crediti in sofferenza o incagliati e la prova della titolarità attiva della società attrice. I ricorrenti hanno dedotto: interpretazione errata del contratto di cessione ex art. 1362 c.c.; violazione degli artt. 58 t.u.b. e 111 Cost. per mancata rigorosa verifica dell’inclusione del credito nel blocco ceduto; violazione dell’art. 115 c.p.c. per uso di documenti non prodotti; omesso rilievo del difetto di legittimazione attiva/titolarità del rapporto; omesso esame di un fatto decisivo sulla individuazione del blocco dei crediti ceduti; violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’ammissibilità di estratti conto prodotti solo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi perché la sentenza di merito era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente: da un lato l’inclusione del credito nel perimetro oggettivo della cessione in blocco, dall’altro la mancata contestazione, anzi l’ammissione, da parte dei debitori garanti, che il credito controverso fosse stato ceduto alla società poi attrice. Non avendo i ricorrenti censurato entrambe le rationes, il ricorso non poteva essere accolto. È stato poi respinto il sesto motivo: poiché il giudizio era stato introdotto prima del 30 aprile 1995, trovava applicazione l’art. 345 c.p.c. nella formulazione previgente, che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello; quindi gli estratti conto prodotti con l’atto di appello erano ammissibili. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per contestare l’interpretazione del contratto di cessione in blocco; la Corte ha però ritenuto la censura inidonea a scalfire una delle rationes poste a fondamento della decisione di merito.
Invocato in relazione alla cessione in blocco di crediti bancari; la Corte non ne ha ravvisato violazione decisiva, poiché la titolarità del credito risultava comunque sorretta da autonoma ratio non censurata.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione e di verifica della titolarità del credito; la censura è stata ritenuta priva di decisività per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.
Deducendo la violazione del principio dispositivo per l’uso di documenti non prodotti dalle parti; la censura non è stata accolta perché non decisiva rispetto alla decisione finale.
formulazione anteriore alle modifiche operate con la l. 26 novembre 1990, n. 353
Nel giudizio introdotto prima del 30 aprile 1995, la norma previgente consente la produzione di nuovi documenti in appello; pertanto gli estratti conto prodotti con l’atto di appello sono stati correttamente ritenuti ammissibili.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, t.u. spese giust.
Usato come parametro per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, il ricorrente deve impugnarle tutte; la mancata censura anche di una sola rende inammissibile il ricorso per difetto di decisività delle doglianze proposte.
- Nelle cessioni in blocco di crediti bancari, la contestazione sulla riconducibilità del singolo credito al perimetro ceduto deve confrontarsi con tutte le basi argomentative della decisione di merito, incluse eventuali ammissioni o non contestazioni delle parti sulla titolarità del credito.
- Nel regime processuale previgente all’art. 345 c.p.c. come modificato dalla l. n. 353/1990, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile; la relativa censura è infondata se il giudizio è stato introdotto prima della data di discrimine.
- La violazione del principio dispositivo o dell’onere di allegazione/prova non è utilmente censurabile in cassazione se la decisione impugnata è comunque sorretta da una ratio autonoma non attaccata dal ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19037/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19038/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19040/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19041/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19042/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19044/2026 del 11/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →