Cassazione Penale, Ordinanza n. 04481/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di truffa. L'unico motivo deduceva la mancanza di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che il giudice di appello si sarebbe limitato a un rinvio espresso alla sentenza di primo grado, senza una autonoma argomentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la sentenza d'appello non si era limitata a un richiamo generico alla decisione di primo grado, ma aveva condiviso criticamente le relative valutazioni, ripercorso i dati salienti del processo ed evidenziato gli elementi di prova ritenuti congrui ai fini dell'affermazione di responsabilità. Inoltre, la Corte territoriale aveva fornito risposta compiuta e logica anche alle doglianze sulla dosimetria della pena. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di merito confermata in appello riguardava il delitto di truffa.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il rinvio alla sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non integra vizio di motivazione quando la decisione di secondo grado mostri di aver condiviso criticamente le valutazioni del primo giudice e di aver ripercorso gli elementi probatori rilevanti.
- La motivazione d'appello è sufficiente se dà risposta effettiva e logica alle censure difensive, sia sul profilo della responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la doglianza sulla motivazione si risolva in una critica meramente apparente o comunque smentita dal contenuto della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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