Cassazione Penale, Sentenza n. 31285/2022 del 22/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva due censure principali. Primo motivo: vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità nella ricostruzione del quadro indiziario relativo alla partecipazione dell'Ingrassia all'associazione mafiosa; si contestava che le captazioni e gli incontri osservati fossero 'inutili' o 'morti', che le dichiarazioni dei collaboratori (Colletti e Bisconti) non avessero fornito elementi utili e che la contestazione di coadiuvare i vertici non potesse essere confusa con il ruolo di comando. Secondo motivo: violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 c.p.p., sostenendo l'assenza di gravi indizi e di esigenze cautelari idonee a giustificare la custodia in carcere; critica la mancata separazione tra giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi e quello sulle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati ribadendo i limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può riformare la valutazione di merito né riapprezzare le fonti e la credibilità delle prove, potendo intervenire solo in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame è stato ritenuto aver compiuto un'analisi ampia, precisa e logica delle captazioni e delle attività di osservazione, dalla quale sarebbe emerso il ruolo centrale dell'Ingrassia quale "uomo d'onore" con funzioni risolutive in materia di estorsioni e gestione delle risorse per i sodali detenuti. Inoltre la Corte ha richiamato l'effetto della riforma (legge n.47/2015) su art. 275 c.p.p.: in caso di gravità indiziaria per reato di associazione mafiosa opera una doppia presunzione (relativa sulle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere), sicché la misura carceraria risulta obbligatoria salvo che la difesa provi specificamente la sussistenza di misure alternative idonee. Non essendo emessi elementi idonei a superare tali presunzioni, il provvedimento impugnato è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma contestata a carico dell'imputato per associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (captazioni, osservazioni e dichiarazioni) fossero idonei a far emergere la partecipazione e il ruolo di vertice/risolutore dell'Ingrassia nell'organizzazione.
Norma richiamata nell'imputazione (reati connessi alle modalità associative); citata nel capo di imputazione ma senza specifiche contestazioni di interpretazione nella sentenza di cassazione.
art. 628 cod. pen. (e art. 629 cod. pen.)
Norme penali relative ai reati materiali contestati (richiamate nei capi di imputazione); la decisione si limita a valutare la sussistenza di gravi indizi con riguardo al complesso delle condotte contestate.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento formale del primo motivo di cassazione (vizio di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte ha applicato questo parametro per verificare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Regola sul requisito dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di misure cautelari; la Corte ha ricordato che in Cassazione l'insussistenza dei gravi indizi è rilevabile solo se si traduce in violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
Regole sul requisito dell'urgenza e dell'indispensabilità delle misure (richiamata nella critica difensiva); la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato le esigenze cautelari.
Norma che disciplina le misure cautelari; la Corte ha richiamato la disciplina post riforma (legge n.47/2015), sottolineando la doppia presunzione in tema di associazione mafiosa: presunzione relativa sulla concretezza del pericolo di recidiva e presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere salvo elementi specifici contrari.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sui riscontri necessari per l'utilizzo delle intercettazioni; la Corte ha confermato che le conversazioni intercettate fra terzi possono costituire prova diretta anche senza tutti i riscontri previsti, purché il giudice valuti logicamente il loro significato.
Intervento riformatore richiamato in relazione all'art. 275 c.p.p.; la Corte ha richiamato gli effetti della riforma sull'applicazione delle misure cautelari nei delitti di stampo mafioso.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sul vizio di motivazione è limitato: non è consentito rivedere la valutazione di merito sui fatti o ricostruire diversamente le prove, salvo che emerga una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione.
- Le intercettazioni e le captazioni, anche se tra terzi o criptiche, possono costituire prova diretta se il giudice le interpreta con criteri di linearità e logica; la mancanza di riscontri formali non esclude automaticamente il loro valore probatorio.
- Per i delitti di stampo mafioso, dopo la riforma del 2015, opera una doppia presunzione in tema di misure cautelari: sussistendo gravi indizi la custodia in carcere è presunta adeguata e le esigenze cautelari sono ritenute concrete e attuali, salvo prova specifica contraria offerta dalla difesa.
- Per superare la presunzione di custodia carceraria in casi di associazione mafiosa non è sufficiente richiamare il tempo già trascorso in restrizione o formulare argomentazioni generiche: la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per dimostrare che esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure alternative.
- Le censure che si risolvono in una semplice proposta di diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito sono inammissibili in Cassazione.
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