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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31285/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva due censure principali. Primo motivo: vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità nella ricostruzione del quadro indiziario relativo alla partecipazione dell'Ingrassia all'associazione mafiosa; si contestava che le captazioni e gli incontri osservati fossero 'inutili' o 'morti', che le dichiarazioni dei collaboratori (Colletti e Bisconti) non avessero fornito elementi utili e che la contestazione di coadiuvare i vertici non potesse essere confusa con il ruolo di comando. Secondo motivo: violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 c.p.p., sostenendo l'assenza di gravi indizi e di esigenze cautelari idonee a giustificare la custodia in carcere; critica la mancata separazione tra giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi e quello sulle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati ribadendo i limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione non può riformare la valutazione di merito né riapprezzare le fonti e la credibilità delle prove, potendo intervenire solo in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame è stato ritenuto aver compiuto un'analisi ampia, precisa e logica delle captazioni e delle attività di osservazione, dalla quale sarebbe emerso il ruolo centrale dell'Ingrassia quale "uomo d'onore" con funzioni risolutive in materia di estorsioni e gestione delle risorse per i sodali detenuti. Inoltre la Corte ha richiamato l'effetto della riforma (legge n.47/2015) su art. 275 c.p.p.: in caso di gravità indiziaria per reato di associazione mafiosa opera una doppia presunzione (relativa sulle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere), sicché la misura carceraria risulta obbligatoria salvo che la difesa provi specificamente la sussistenza di misure alternative idonee. Non essendo emessi elementi idonei a superare tali presunzioni, il provvedimento impugnato è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma contestata a carico dell'imputato per associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (captazioni, osservazioni e dichiarazioni) fossero idonei a far emergere la partecipazione e il ruolo di vertice/risolutore dell'Ingrassia nell'organizzazione.

  • art. 416-bisl cod. pen.

    Norma richiamata nell'imputazione (reati connessi alle modalità associative); citata nel capo di imputazione ma senza specifiche contestazioni di interpretazione nella sentenza di cassazione.

  • art. 628 cod. pen. (e art. 629 cod. pen.)

    Norme penali relative ai reati materiali contestati (richiamate nei capi di imputazione); la decisione si limita a valutare la sussistenza di gravi indizi con riguardo al complesso delle condotte contestate.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del primo motivo di cassazione (vizio di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte ha applicato questo parametro per verificare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola sul requisito dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di misure cautelari; la Corte ha ricordato che in Cassazione l'insussistenza dei gravi indizi è rilevabile solo se si traduce in violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regole sul requisito dell'urgenza e dell'indispensabilità delle misure (richiamata nella critica difensiva); la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato le esigenze cautelari.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le misure cautelari; la Corte ha richiamato la disciplina post riforma (legge n.47/2015), sottolineando la doppia presunzione in tema di associazione mafiosa: presunzione relativa sulla concretezza del pericolo di recidiva e presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere salvo elementi specifici contrari.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sui riscontri necessari per l'utilizzo delle intercettazioni; la Corte ha confermato che le conversazioni intercettate fra terzi possono costituire prova diretta anche senza tutti i riscontri previsti, purché il giudice valuti logicamente il loro significato.

  • legge n. 47 del 2015

    Intervento riformatore richiamato in relazione all'art. 275 c.p.p.; la Corte ha richiamato gli effetti della riforma sull'applicazione delle misure cautelari nei delitti di stampo mafioso.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sul vizio di motivazione è limitato: non è consentito rivedere la valutazione di merito sui fatti o ricostruire diversamente le prove, salvo che emerga una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione.
  • Le intercettazioni e le captazioni, anche se tra terzi o criptiche, possono costituire prova diretta se il giudice le interpreta con criteri di linearità e logica; la mancanza di riscontri formali non esclude automaticamente il loro valore probatorio.
  • Per i delitti di stampo mafioso, dopo la riforma del 2015, opera una doppia presunzione in tema di misure cautelari: sussistendo gravi indizi la custodia in carcere è presunta adeguata e le esigenze cautelari sono ritenute concrete e attuali, salvo prova specifica contraria offerta dalla difesa.
  • Per superare la presunzione di custodia carceraria in casi di associazione mafiosa non è sufficiente richiamare il tempo già trascorso in restrizione o formulare argomentazioni generiche: la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per dimostrare che esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure alternative.
  • Le censure che si risolvono in una semplice proposta di diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito sono inammissibili in Cassazione.

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