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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2043/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, constatato l'errore materiale relativo alla data di notifica e richiamando l'art. 625-bis c.p.p., ha revocato la sentenza n. 30718/2023 e ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in camera di consiglio del procedimento n. 15594/2023, consentendo così la riassunzione del ricorso e la sua valutazione nel merito o nelle forme procedurali opportune.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva sull'impugnazione della decisione della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso il decreto della Corte d'appello di Roma (rigetto della richiesta di revocazione della confisca di prevenzione). La declaratoria di inammissibilità era stata motivata dalla tardività dell'impugnazione rispetto al termine perentorio di 15 giorni ex art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.: la Corte aveva determinato il dies a quo nella data di comunicazione al "ultimo titolare della facoltà di impugnazione" ritenendola il 23/02/2023, mentre dai documenti risultava che l'ultima notifica era stata eseguita solo il 6/03/2023 nei confronti dello stesso Luigi Cassandra, rendendo così tempestivo il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine perentorio di quindici giorni per l'impugnazione; il dies a quo si determina dalla comunicazione del provvedimento all'ultimo titolare della facoltà di impugnazione. Nel caso è stato applicato ma con errore nella determinazione della data di notifica.

  • art. 625-bis, cod. proc. pen.

    art. 625-bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di rilevare e correggere d'ufficio errori anche procedurali/di fatto in ogni momento e senza formalità, adottando i provvedimenti necessari (compresa la revoca della sentenza e il rinvio), onde evitare un vuoto di tutela e garantire l'accesso effettivo alla giustizia.

  • art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Regola la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione: il rimedio è tassativo e può essere esperito solo per dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura; ciò limita le possibilità di impugnazione nei procedimenti di prevenzione.

  • art. 130, cod. proc. pen.

    art. 130, cod. proc. pen.

    Prevede la correzione degli errori materiali; la Corte ha ritenuto non applicabile questa procedura sia perché prevale la norma speciale (art. 625-bis) sia perché la correzione richiesta avrebbe comportato una modifica essenziale dell'atto, non trattandosi di mero errore materiale.

  • art. 6, § 1, CEDU

    art. 6, § 1, Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Il diritto di accesso a un giudice è richiamato per giustificare l'uso di strumenti processuali che evitino un vuoto di tutela; la Corte utilizza questo principio per sostenere un'interpretazione estensiva dell'art. 625-bis al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa.

Massime di principio

  • In caso di declaratoria di inammissibilità per tardività, verificare sempre la data effettiva di notifica al "ultimo titolare della facoltà di impugnazione": un errore in tale determinazione può rendere illegittima la pronuncia di inammissibilità.
  • La Corte di cassazione può, ai sensi dell'art. 625-bis, correggere d'ufficio errori di fatto o di calcolo relativi a termini o notifiche e adottare provvedimenti (anche revocatori) per evitare un vuoto di tutela; tale potere può essere esercitato motu proprio e in ogni momento.
  • Nei procedimenti di prevenzione (es. confisca di prevenzione) le possibilità di rimedio sono tassative: l'art. 28 d.lgs. 159/2011 limita la revocazione alla dimostrazione del difetto originario dei presupposti, perciò le impugnazioni ordinarie possono essere più difficili.
  • La procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. non è sempre applicabile: quando interviene una norma speciale che disciplina la materia (es. art. 625-bis) o quando la correzione comporterebbe una modifica essenziale dell'atto, occorre ricorrere agli strumenti previsti dalla norma speciale.
  • Dal lato difensivo, conservare e documentare tutte le notifiche e contestare tempestivamente eventuali affiliazioni o annotazioni errate: la prova documentale della data di notifica è cruciale per dimostrare la tempestività dell'impugnazione.
  • Richiamare, se necessario, il principio di diritto di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU) quando un errore procedurale determina la perdita del rimedio giurisdizionale, per sollecitare un intervento correttivo della corte.

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