Cassazione Penale, Sentenza n. 1883/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto opposizione al decreto penale di condanna; il GIP ha dichiarato tali opposizioni inammissibili per mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione prevista dall'art. 583, comma 3, cod. proc. pen. I ricorrenti hanno dedotto che l'allegazione del documento di identità ai sensi dell'art. 21 d.P.R. 445/2000, alla luce del principio di conservazione degli atti e della successiva entrata in vigore del DPR, dovesse valere come autenticazione della firma per le impugnazioni spedite per posta, contestando quindi l'applicazione rigorosa dell'art. 583, comma 3 e denunciando violazione anche dell'art. 461, comma 4 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 583, comma 3, cod. proc. pen.: la sottoscrizione delle impugnazioni spedite a mezzo posta deve essere autenticata dal notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore; tali formalità sono vincolate e non ammettono equipollenti, compresa l'allegazione del documento di identità ai sensi del d.P.R. 445/2000. La Corte ha quindi respinto l'argomento dei ricorrenti basato sul principio di conservazione degli atti e sulla normativa successiva, richiamando precedenti giurisprudenziali sul punto. Conseguentemente ogni ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 583, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che la sottoscrizione dell'opposizione spedita per posta deve essere autenticata: l'autenticazione può essere fatta solo da notaio, altra persona autorizzata o dal difensore; la forma è vincolata e non ammette sostituti come l'allegazione del documento d'identità.
art. 461, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come norma potenzialmente violata, non trova accoglimento: la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione incidendo invece sull'applicabilità del vincolo formale previsto dall'art. 583.
La Corte esclude che l'allegazione del documento d'identità ai sensi di tale DPR possa sostituire l'autenticazione della firma richiesta dall'art. 583, comma 3; la normativa successiva non derogherebbe alla forma vincolata prevista dal codice di rito.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per l'applicazione della sanzione pecuniaria equitativamente determinata (versamento alla Cassa delle ammende) nei confronti dei ricorrenti ritenuti in colpa per l'inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata a supporto del principio secondo cui la determinazione equitativa delle somme dovute a titolo di ammenda può essere operata in relazione alla colpa dei proponenti; la Corte di legittimità l'ha evocata per giustificare l'entità dell'ammenda.
Massime di principio
- L'opposizione a decreto penale di condanna spedita per posta con firma del ricorrente richiede l'autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 583, comma 3, cod. proc. pen.; l'autenticazione è indispensabile e non ha equivalenti formali.
- L'allegazione del documento di identità prevista dal d.P.R. 445/2000 non sostituisce l'autenticazione della firma richiesta per le impugnazioni inviate per posta.
- Le forme procedurali vincolate dettate dal codice di rito devono essere osservate anche se successive norme amministrative o principi generali (es. conservazione degli atti) potrebbero indurre a sostenere soluzioni meno rigorose.
- Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente può far autenticare la firma dal difensore, da un notaio o altra persona autorizzata oppure presentare l'impugnazione con modalità che non richiedano l'autenticazione (es.: deposito diretto o con firma autenticata).
- La mancata osservanza di tali formalità può comportare, oltre all'inammissibilità dell'atto, la condanna alle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto è opportuno verificare preventivamente i requisiti formali delle impugnazioni.
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