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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1883/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto opposizione al decreto penale di condanna; il GIP ha dichiarato tali opposizioni inammissibili per mancanza dell'autenticazione della sottoscrizione prevista dall'art. 583, comma 3, cod. proc. pen. I ricorrenti hanno dedotto che l'allegazione del documento di identità ai sensi dell'art. 21 d.P.R. 445/2000, alla luce del principio di conservazione degli atti e della successiva entrata in vigore del DPR, dovesse valere come autenticazione della firma per le impugnazioni spedite per posta, contestando quindi l'applicazione rigorosa dell'art. 583, comma 3 e denunciando violazione anche dell'art. 461, comma 4 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 583, comma 3, cod. proc. pen.: la sottoscrizione delle impugnazioni spedite a mezzo posta deve essere autenticata dal notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore; tali formalità sono vincolate e non ammettono equipollenti, compresa l'allegazione del documento di identità ai sensi del d.P.R. 445/2000. La Corte ha quindi respinto l'argomento dei ricorrenti basato sul principio di conservazione degli atti e sulla normativa successiva, richiamando precedenti giurisprudenziali sul punto. Conseguentemente ogni ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 583, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la sottoscrizione dell'opposizione spedita per posta deve essere autenticata: l'autenticazione può essere fatta solo da notaio, altra persona autorizzata o dal difensore; la forma è vincolata e non ammette sostituti come l'allegazione del documento d'identità.

  • art. 461, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come norma potenzialmente violata, non trova accoglimento: la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione incidendo invece sull'applicabilità del vincolo formale previsto dall'art. 583.

  • art. 21, d.P.R. 445/2000

    La Corte esclude che l'allegazione del documento d'identità ai sensi di tale DPR possa sostituire l'autenticazione della firma richiesta dall'art. 583, comma 3; la normativa successiva non derogherebbe alla forma vincolata prevista dal codice di rito.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per l'applicazione della sanzione pecuniaria equitativamente determinata (versamento alla Cassa delle ammende) nei confronti dei ricorrenti ritenuti in colpa per l'inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata a supporto del principio secondo cui la determinazione equitativa delle somme dovute a titolo di ammenda può essere operata in relazione alla colpa dei proponenti; la Corte di legittimità l'ha evocata per giustificare l'entità dell'ammenda.

Massime di principio

  • L'opposizione a decreto penale di condanna spedita per posta con firma del ricorrente richiede l'autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 583, comma 3, cod. proc. pen.; l'autenticazione è indispensabile e non ha equivalenti formali.
  • L'allegazione del documento di identità prevista dal d.P.R. 445/2000 non sostituisce l'autenticazione della firma richiesta per le impugnazioni inviate per posta.
  • Le forme procedurali vincolate dettate dal codice di rito devono essere osservate anche se successive norme amministrative o principi generali (es. conservazione degli atti) potrebbero indurre a sostenere soluzioni meno rigorose.
  • Per evitare l'inammissibilità, il ricorrente può far autenticare la firma dal difensore, da un notaio o altra persona autorizzata oppure presentare l'impugnazione con modalità che non richiedano l'autenticazione (es.: deposito diretto o con firma autenticata).
  • La mancata osservanza di tali formalità può comportare, oltre all'inammissibilità dell'atto, la condanna alle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto è opportuno verificare preventivamente i requisiti formali delle impugnazioni.

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