Cassazione Civile, Ordinanza n. 32838/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due coniugi avevano stipulato nel 1992 due mutui fondiari ipotecari, con successivi atti di erogazione e quietanza nei quali era previsto un meccanismo di tasso collegato al costo della provvista estera e a parametri di mercato (Dow Jones/Telerate) riferiti a una provvista in valuta giapponese. In sede di opposizione a precetto e in un autonomo giudizio, avevano chiesto dichiararsi la nullità dei contratti e degli atti di erogazione per difetto di forma scritta e per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto, sostenendo che il contratto di approvvigionamento in valuta estera non fosse stato riprodotto né allegato e che il rinvio a tale negozio esterno rendesse nullo il regolamento negoziale; chiedevano inoltre la rideterminazione del dare-avere e la restituzione di eventuali somme indebitamente percepite. Il Tribunale aveva accolto solo in parte alcune censure relative a specifiche clausole dell'atto di quietanza, rigettando il resto, e la Corte d'Appello aveva respinto l'appello ritenendo che il contratto di approvvigionamento fosse un mero presupposto esterno e che l'oggetto del mutuo fosse comunque determinato per iscritto da criteri oggettivi e conoscibili. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti otto motivi: violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per errata interpretazione dei contratti; violazione degli artt. 1325, 1418 e 1346 c.c. per nullità dei contratti per rinvio a negozio esterno non allegato e non sottoscritto; violazione dell'art. 116 c.p.c. per mancata considerazione della prova documentale sull'approvvigionamento; violazione degli artt. 112, 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. per omessa pronuncia sull'eccezione di inutilizzabilità dei documenti disconosciuti; ulteriore violazione dell'art. 116 c.p.c. per aver posto a fondamento documenti in lingua inglese ritenuti disconosciuti; violazione degli artt. 1362, 1363, 1419 e 1339 c.c. per nullità dell'intera clausola di determinazione degli interessi e conseguente sostituzione automatica ex art. 117 TUB; nullità ex artt. 112, 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. per omessa pronuncia sulla dedotta indeterminatezza della clausola relativa alle maggiorazioni; violazione degli artt. 1418, 1419 e 1339 c.c., 117 TUB e L. 154/1992 per mancata rideterminazione del rapporto dare-avere nonostante la nullità di clausole sugli interessi. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi motivi in larga parte inammissibili perché formulati in modo generico o perché sollecitavano una rivalutazione di merito dell'interpretazione contrattuale e dell'accertamento fattuale sulla struttura del meccanismo di tasso. Ha escluso che vi fosse un rinvio negoziale esterno tale da imporre la riproduzione o allegazione del contratto di approvvigionamento, osservando che il tasso era determinato da criteri oggettivi, predeterminati e conoscibili riportati negli atti. Ha ritenuto inammissibile il motivo sull'omessa pronuncia quanto a una questione meramente processuale e ha considerato non decisivi i documenti in lingua inglese sull'approvvigionamento, trattati dalla Corte territoriale come meri elementi rafforzativi. Ha infine reputato assorbiti o comunque inammissibili gli ulteriori motivi relativi alla nullità delle clausole sugli interessi e alla rideterminazione del dare-avere, rilevando che la censura era comunque costruita su una diversa lettura del contratto e su una critica non specifica alla motivazione impugnata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei mutuatari. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi centrati sull'interpretazione dei contratti di mutuo fondiario e degli atti di erogazione/quietanza, affermando che il giudice di merito aveva correttamente escluso che il contratto di approvvigionamento in valuta estera fosse un elemento negoziale da riprodurre o allegare e che il tasso d'interesse fosse determinato da parametri oggettivi e conoscibili. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia su questioni processuali e ha valorizzato il fatto che i documenti in lingua inglese avevano solo funzione rafforzativa. In conseguenza del rigetto, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come base della domanda di nullità dei contratti, ma la Corte non ha accolto la prospettazione e ha ritenuto insussistente la nullità dedotta
la censura per violazione dei criteri interpretativi è stata dichiarata generica e inammissibile; l'interpretazione del contratto resta accertamento di fatto del giudice di merito
stessa funzione dell'art. 1362 c.c. nel censurare l'interpretazione contrattuale; motivo inammissibile se risolto in diversa lettura del testo negoziale
richiamato per sostenere la nullità del contratto, ma la Corte ha escluso il vizio negoziale
invocato per la nullità dei contratti e delle clausole; la Corte ha escluso la nullità prospettata
richiamato per indeterminatezza dell'oggetto; la Corte ha ritenuto invece determinato il contenuto contrattuale tramite parametri oggettivi
le doglianze sono state ritenute inammissibili perché miravano a una diversa valutazione del materiale probatorio o presupponevano un travisamento non decisivo
l'omessa pronuncia è stata esclusa perché la questione sollevata era di natura processuale e non integrava, in sé, un'omissione su domanda o eccezione di merito
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per dedotta nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della denunciata nullità motivazionale/procedurale, senza esito favorevole ai ricorrenti
evocato per il disconoscimento della documentazione, ma la Corte ha ritenuto non decisivo il profilo
richiamato per il regime della prova documentale disconosciuta, senza incidenza decisiva sulla decisione
richiamato per la conformità delle copie fotografiche agli originali; la questione è stata ritenuta non decisiva
invocato per la nullità parziale e la propagazione della nullità all'intera clausola; la Corte ha escluso che ne derivasse la conclusione prospettata
richiamato per l'inserzione automatica di norme imperative, ma il motivo è stato assorbito/inammissibile alla luce del rigetto delle censure principali
invocato come parametro sostitutivo del tasso in caso di nullità della clausola; la Corte non ha accolto la tesi perché non ha ravvisato la nullità rilevante della pattuizione
richiamata dai ricorrenti in tema di sostituzione automatica del tasso e disciplina della trasparenza bancaria, senza accoglimento della censura
Massime di principio
- L'interpretazione di un contratto e la qualificazione del contenuto negoziale costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se il ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa del testo.
- La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici richiede una censura specifica: occorre indicare quali regole interpretative siano state violate e in quale punto la decisione se ne sia discostata; una critica generica o meramente assertiva è inammissibile.
- Non vi è nullità per difetto di forma scritta quando il contratto riproduce, con criteri oggettivi, predeterminati e conoscibili, gli elementi essenziali della prestazione, senza necessità di riportare un distinto negozio esterno che sia soltanto presupposto dell'operazione.
- La nullità parziale di una clausola sugli interessi non comporta automaticamente la rideterminazione del rapporto dare-avere se la clausola nulla non risulta concretamente applicata o comunque se la censura non supera il vaglio di specificità e decisività.
- L'omessa pronuncia in senso processuale non coincide con l'omesso esame di ogni questione dedotta: ai fini dell'art. 112 c.p.c. rileva il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non di mere questioni istruttorie o probatorie.
- Le contestazioni sulla valutazione della prova documentale non sono ammissibili in cassazione quando mirano solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, specie se la motivazione di merito qualifica i documenti contestati come meri elementi rafforzativi e non decisivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32652/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32653/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32654/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32655/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32656/2024 del 16/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →