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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35489/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno impugnato la sentenza del 7 novembre 2025 della Corte di appello di Napoli, che aveva parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Napoli del 23 febbraio 2023. Il Tribunale li aveva condannati per il reato associativo di cui all’art. 416 c.p. e per ulteriori reati loro rispettivamente ascritti. In appello, dichiarata la prescrizione del reato associativo, le pene erano state rideterminate a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi: per il primo imputato, esclusa la recidiva, erano stati indicati anni due e mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa; per il secondo, riconosciute le attenuanti generiche, anni uno e mesi otto ed euro 400; per il terzo, non applicata la recidiva, anni tre e mesi otto ed euro 800. Il primo imputato ha dedotto omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Il secondo ha eccepito la nullità assoluta della sentenza d’appello per omessa citazione e comunicazione dell’avviso di udienza al proprio codifensore di fiducia; ha inoltre invocato l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. e censurato la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione. Il terzo ha contestato, sotto i profili della violazione di legge, della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e del travisamento della prova, l’affermazione di responsabilità, la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., la sussistenza del reato associativo e le singole figure delittuose. Il testo non specifica quali fossero i reati ulteriori contestati ai singoli imputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha ritenuto inammissibile l’eccezione del secondo imputato sull’omesso avviso al codifensore: la nullità generale a regime intermedio verificatasi prima del giudizio doveva essere dedotta entro la deliberazione della sentenza d’appello; la citazione regolare dell’altro difensore, che poteva sollevare l’eccezione anche con atto scritto, era sufficiente, e la nullità non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti preclusi o comunque inammissibili in ragione del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e della rinuncia ai motivi non mantenuti, che determina il giudicato sui relativi capi e impedisce di riproporre in cassazione anche questioni rilevabili d’ufficio, compresa quella ex art. 129 c.p.p. Quanto alle censure sulla pena, la Corte ha osservato che la rideterminazione era stata concordata e che le doglianze erano generiche; ha inoltre rilevato che la pena concordata può essere sindacata dal giudice d’appello quanto alla congruità finale, senza vincolo ai criteri di calcolo intermedi. La motivazione sul trattamento sanzionatorio era comunque adeguata, essendo state considerate le circostanze rilevanti e collocandosi le pene in una fascia contenuta. La responsabilità penale per i reati diversi da quello associativo prescritto non è stata nuovamente esaminata nel merito dalla Cassazione, per effetto delle rinunce e delle preclusioni.

Norme richiamate

  • art. 180 c.p.p.

    Pertanto, la regolare citazione di uno dei due difensori di fiducia è condizione necessaria e sufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di dedurre prima della sentenza le eventuali nullità intermedie verificatesi in un momento anteriore al "giudizio", non potendosi ravvisare ragioni giuridicamente valide per superare il termine decadenziale di cui all'art. 180 cod. proc. pen.

    La nullità a regime intermedio verificatasi prima del giudizio deve essere eccepita entro il termine previsto dall’art. 180 c.p.p.; la regolare citazione di uno dei difensori di fiducia consente alla difesa di dedurla tempestivamente.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure questioni relative ai medesimi motivi.

    Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi non mantenuti rende definitive le statuizioni corrispondenti e preclude il ricorso per cassazione sulle questioni ricomprese nella rinuncia.

  • art. 129 c.p.p.

    Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e l’istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen.

    Nel concordato in appello, in presenza della rinuncia ai motivi nell’ambito dell’accordo sulla pena, non sussiste un autonomo obbligo di motivare il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

  • art. 133 c.p.

    Inoltre, a fronte di pena inferiore al medio edittale, deve richiamarsi la consolidata regula juris secondo cui, laddove la sanzione in concreto applicata venga assestata in misura inferiore alla media edittale, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.

    Quando la pena è inferiore alla media edittale, la motivazione può limitarsi al richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale si intendono considerati gli elementi indicati dall’art. 133 c.p.

  • art. 121 c.p.p.

    La deduzione della nullità non richiede necessariamente la comparizione, potendo essere formulata con un atto scritto (art. 121 cod. proc. pen.).

    L’eccezione di nullità può essere presentata per iscritto e non presuppone la comparizione in udienza del difensore.

  • art. 599 c.p.p.

    Il termine di deducibilità della nullità in questione, deve rispondersi in senso positivo alla domanda se il difensore regolarmente avvisato e non comparso avesse l'onere di dedurla entro quel termine e deve affermarsi che la medesima nullità deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di appello pronunciata ex art. 599 cod. proc. pen. a cura del difensore di fiducia regolarmente avvisato e, in tal modo, messo in condizione di sollevare la relativa eccezione.

    Anche nel giudizio camerale d’appello ex art. 599 c.p.p., la nullità intermedia verificatasi prima del giudizio deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza.

  • art. 601, comma 2, c.p.p.

    Il termine di deducibilità della nullità in questione, deve rispondersi in senso positivo alla domanda se il difensore regolarmente avvisato e non comparso avesse l'onere di dedurla entro quel termine e deve affermarsi che la medesima nullità deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di appello pronunciata ex art. 599 cod. proc. pen. a cura del difensore di fiducia regolarmente avvisato e, in tal modo, messo in condizione di sollevare la relativa eccezione.

    La disciplina delle formalità di instaurazione dell’udienza camerale d’appello riconduce tale fase alle formalità del giudizio dibattimentale d’appello, con conseguente applicazione del termine di deduzione della nullità prima della decisione.

  • art. 599-bis, comma 1, c.p.p.

    Nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, con la conseguenza che il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.

    Nel concordato in appello le parti possono concordare la pena senza essere vincolate a specifici criteri di calcolo intermedi; il controllo del giudice riguarda la congruità della pena finale.

Massime di principio

  • La nullità a regime intermedio verificatasi prima del giudizio deve essere dedotta entro la deliberazione della sentenza del medesimo grado; nel giudizio camerale d’appello, il difensore regolarmente avvisato può e deve sollevare l’eccezione entro tale termine, anche con atto scritto.
  • Quando l’imputato è assistito da più difensori e uno di essi è regolarmente avvisato dell’udienza, la mancata deduzione tempestiva della nullità relativa all’omesso avviso all’altro difensore preclude la proposizione dell’eccezione dopo la decisione del grado.
  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi non mantenuti comporta il passaggio in giudicato delle statuizioni cui essi si riferiscono e preclude la riproposizione in cassazione delle questioni rinunciate, anche se astrattamente rilevabili d’ufficio.
  • Nel concordato in appello, il giudice può valutare la congruità della pena finale concordata, ma non è chiamato a sindacare gli eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi concordati dalle parti.
  • Se la pena è collocata al di sotto della media edittale, può essere sufficiente una motivazione sintetica fondata sul criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di valutazione di cui all’art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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