Cassazione Penale, Sentenza n. 2463/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di Salvatore Bisconti e la confisca del capitale sociale della societa' Costruzioni Bisconti s.a.s., nonche' di vari beni immobili, buoni postali e saldo attivo di conto corrente. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 159/2011: la pericolosita' attuale sarebbe stata fondata su fatti molto risalenti e su una presunzione di persistenza nonostante la detenzione; 2) violazione dell'art. 24, comma 1, d.lgs. 159/2011 (e profili costituzionali e CEDU): mancata individuazione temporale dell'inizio della partecipazione e violazione del principio di correlazione temporale; 3) inosservanza dell'obbligo di assumere come prova decisiva l'escussione del collaboratore di giustizia Greco; 4) violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 e principi di proporzionalita' rispetto alla confisca, con denuncia di sproporzione tra valore confiscato e sperequazione accertata e tutela dell'abitazione familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di appello abbia correttamente applicato i criteri giuridici per valutare l'attualita' della pericolosita' sociale (tenendo conto del coinvolgimento duraturo dell'interessato, della persistenza dell'operativita' del gruppo e dell'assenza di elementi concreti di ravvedimento), che la detenzione non esclude automaticamente la pericolosita' e che la motivazione del decreto impugnato non e' meramente apparente. La Corte ha ritenuto non decisiva l'istruttoria richiesta (escussione del collaboratore) e ha confermato la legittimita' delle valutazioni circa la sproporzione e la confisca, richiamando la mancata dimostrazione di una fonte lecita sufficiente per giustificare gli acquisti e le realizzazioni contestate. Complessivamente il decreto di confisca e la misura di prevenzione sono stati confermati.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione e norme antimafia)
Predisposto come quadro normativo delle misure di prevenzione; la Corte ricorda che ai fini della sorveglianza speciale occorre valutare l'attualita' della pericolosita' sociale secondo gli indicatori indicati dalla giurisprudenza e le disposizioni sull'istruttoria e sulla confisca. In sede di cassazione in materia di prevenzione e' consentito il sindacato solo per violazione di legge ovvero motivazione inesistente o meramente apparente.
Art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011
Richiamato dal ricorrente in ordine alla formulazione della prognosi di pericolosita'; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'articolo sia stata corretta sulla base degli elementi probatori e degli indicatori di attualita'.
Art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011
Invocato in relazione all'onere probatorio e ai limiti dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che chiedevano ulteriori assunzioni probatorie quando non decisive per il provvedimento.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la portata del ricorso in cassazione nel procedimento di prevenzione, che e' ammesso nei limiti previsti dalla norma (ossia limitazioni formali al contenuto impugnabile).
Art. 42 Cost.
Richiamato dal ricorrente in connessione al principio di responsabilita' personale e correlazione temporale; la Corte ha valutato che il decreto ha tenuto conto delle garanzie costituzionali e non ha violato il principio in rapporto agli elementi probatori prodotti.
Art. 24 Cost.
Richiamato in tema di garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che non sia stata lesa la tutela giurisdizionale del ricorrente dato il limite della riforma impugnatoria in materia di prevenzione.
Art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Invocato rispetto al diritto di proprieta' e alla proporzionalita' della confisca; la Corte ha ritenuto che la misura ablativa fosse supportata da adeguata motivazione e da elementi che giustificano il collegamento tra beni e sperequazione patrimoniale.
Sentenza Corte costituzionale n. 291/2013
Richiamata dal ricorrente per sostenere che la detenzione deve essere valutata come elemento idoneo a incidere sulla prognosi di pericolosita'; la Corte di cassazione ha chiarito che la sentenza impone la valutazione concreta della detenzione ma non esclude automatismi nella direzione opposta.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (es. Sez. 2, n. 24585/2018; Sez. U. n. 25932/2008; Sez. U. n. 33451/2014)
Richiamate per i principi applicabili: limiti del sindacato di legittimita' nei procedimenti di prevenzione, nozione di vizio della motivazione suscettibile di sindacato in cassazione (inesistenza o mera apparenza) e criteri per l'accertamento dell'attualita' della pericolosita' sociale.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e' ammesso essenzialmente per violazione di legge; le censure sulla motivazione sono sindacabili solo se la motivazione e' inesistente o meramente apparente.
- Per valutare l'attualita' della pericolosita' sociale del condannato per mafia il giudice deve considerare tre indicatori: il livello del coinvolgimento personale nel passato criminoso, la tendenza del gruppo a mantenere la propria operativita', e i comportamenti del soggetto nel periodo intercorso (segni di ravvedimento o perseveranza).
- La detenzione non produce un automatismo liberatorio rispetto alla misura di prevenzione: va valutata concretamente insieme agli altri elementi e non esclude a priori la pericolosita' attuale.
- La mancata escussione di un collaboratore non e' di per se' sufficiente a invalidare il provvedimento se detto atto istruttorio non assume carattere decisivo rispetto agli elementi gia' raccolti.
- Le decisioni di merito sulla quantificazione della sperequazione patrimoniale e sulla confisca sono difficili da rimettere in discussione in sede di legittimita', salvo vizi di legge o motivazione del tutto carente; la proporzionalita' della confisca richiede pero' sempre una motivazione plausibile che colleghi beni e attività illecite.
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