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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11478/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna inflitta in abbreviato per furto, insolvenza fraudolenta, fabbricazione di documento di identità falso e truffa tentata. Denuncia in primo motivo l'erronea qualificazione del falso ai sensi dell'art. 497-bis c.p., sostenendo che si tratterebbe di un falso "grossolano" in quanto la carta d'identità della persona offesa sarebbe stata contraffatta applicandovi palese fotografia del permesso di guida dell'imputata. Nel secondo motivo contesta la procedibilità per il reato di truffa tentata: sostiene che la parte offesa sarebbe la Coop e che la querela prodotta da Minelli (impiegata) sarebbe priva di efficacia perché priva di procura, per cui mancherebbe la condizione di procedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato la carenza di specificità e la mera riproposizione di doglianze già valutate in sede di gravame: la Corte di appello aveva correttamente escluso la grossolanità del falso, osservando che la contraffazione non era ictu oculi e che gli addetti avevano bloccato l'operazione in ragione della segnalazione del furto, non per aver riconosciuto immediatamente la contraffazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: Vitaloni è persona offesa perché ha subito una diminuzione patrimoniale; inoltre la querela della caporeparto Minelli è rilevante in quanto titolare di una detenzione qualificata del bene all'interno dell'esercizio commerciale, sufficiente a fondare la procedibilità anche per il reato di truffa. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen. (fabbricazione di documento di identità falso)

    La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non ricorresse il falso "grossolano" idoneo a configurare il reato impossibile: la valutazione della grossolanità richiede che il falso sia riconoscibile ictu oculi da persona di comune discernimento.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Applicata alla vicenda per la configurazione della truffa tentata nei confronti dell'esercizio commerciale; la Corte ha ritenuto che la persona offesa possa essere anche il detentore qualificato del bene (anche senza formale rappresentanza).

  • art. 336 cod. proc. pen. (procedibilità e querela)

    La Corte ha ritenuto sussistente la condizione di procedibilità in quanto la persona offesa (Vitaloni) ha presentato querela e, comunque, la querela della caporeparto Minelli è rilevante come manifestazione di un potere di detenzione qualificata sulla cosa.

  • art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso)

    Ai sensi di questa norma la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (determinata in euro 3.000,00).

  • Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)

    <<il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela>>

    La Corte ha applicato questo principio per affermare che la detenzione qualificata della caporeparto Minelli sull'attività/beni del negozio rende valida la sua querela e, analogamente, che la persona offesa può essere il detentore qualificato e non solo il proprietario.

  • Giurisprudenza di Sezioni (es. Sez.2 n. 50725/2016 Filannino; Sez.5 n. 11968/2018 Piricò)

    Richiamate per confermare il principio per cui l'addetto di esercizio commerciale che ha curato la transazione assume una titolarità di fatto dell'interesse protetto e può essere considerato persona offesa; e, in tema di furto all'interno di esercizi commerciali, il querelante deve avere una posizione di detenzione qualificata del bene.

Massime di principio

  • Il falso "grossolano" (che esclude la rilevanza penale del tentativo) va valutato secondo il criterio dell'ictu oculi: è necessario che la contraffazione sia riconoscibile con immediatezza da persona di comune avvedutezza, non in base a esami specialistici o a straordinaria diligenza.
  • La qualifica di persona offesa nei reati contro il patrimonio non è limitata al proprietario formale: anche il detentore qualificato o chi eserciti di fatto la gestione/protezione del bene (ad es. addetto o caporeparto) può essere considerato persona offesa e legittimato a presentare querela.
  • La querela presentata da un dipendente/operatore privo di formale procura può essere rilevante quando sussista una relazione di fatto di gestione o custodia del bene che gli conferisca una posizione qualificata rispetto alla cosa.
  • In cassazione i motivi generici, meramente reiterativi di doglianze già valutate in grado d'appello e privi di specificità sono dichiarati inammissibili: è necessario confrontarsi puntualmente con le ragioni espresse dai giudici di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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