Cassazione Penale, Sentenza n. 6182/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché la ricorrente ha formalmente rinunciato all'impugnazione con atto sottoscritto personalmente e autenticato dal difensore. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi e applicato gli arresti domiciliari per la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis, comma 1). Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., censurando che le conclusioni del tribunale si fondavano su argomentazioni apodittiche e presunzioni (un'unica conversazione telefonica tra Coppola e Moccia, assenza di prove di collegamento stabile con il clan Moccia, richiamo a sentenze anteriori non pertinenti), e chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Indicata come la circostanza aggravante contestata (agevolazione mafiosa). Il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza di gravi indizi per l'applicazione dell'aggravante; il ricorrente contestava l'insufficienza probatoria.
Richiamato in relazione ai capi di imputazione per la concausa o concorso di reati; la questione era connessa alla configurazione dei reati collegati all'agevolazione mafiosa.
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma richiamata rispetto ai capi relativi a specifiche fattispecie tributarie/ammissive contestate insieme all'art. 110 c.p.; utilizzata nel giudizio di gravità indiziaria sui reati contestati.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Analogamente richiamata in relazione ad altri capi contestati (reati tributari) accertati in concorso con le ipotesi penali principali.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali e vizio di motivazione). La Corte non si è pronunciata sul merito per sopravvenuta inammissibilità dovuta alla rinuncia.
Norma applicata dalla Corte per la liquidazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; ha portato alla condanna della ricorrente al versamento di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in Cassazione, se formalizzata validamente (sottoscrizione personale dell'imputato con autenticazione del difensore), determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso, impedendo alla Corte di pronunciarsi sul merito.
- In caso di inammissibilità per rinuncia l'autorità giudicante può condannare la parte al pagamento delle spese processuali e applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che la carenza di interesse non sia imputabile al ricorrente.
- Quando si contesta l'applicazione dell'aggravante '416-bis' è necessario che la difesa dimostri l'assenza di elementi concreti che colleghino l'imputato alla struttura mafiosa: sporadiche o isolate comunicazioni non sono automaticamente decisive, ma la valutazione della gravità indiziaria può tener conto di più elementi (contatti ripetuti, benefici concreti per il clan, ruolo stabile o occulto, sentenze e accertamenti su struttura criminale).
- Il riesame o il tribunale possono ritenere sussistenti gravi indizi anche quando il Gip li aveva esclusi, purché la motivazione dell'adozione della misura sia adeguata e fondata su un quadro indiziario complessivo; in Cassazione, invece, si contestano i profili di diritto e la motivazione, non la rinnovata valutazione degli indizi di fatto, salvo vizio logico-giuridico.
- Per preservare la possibilità di impugnare efficacemente questioni complesse (p.es. applicazione dell'aggravante mafiosa) è importante non rinunciare anticipatamente all'impugnazione prima di aver valutato tutte le conseguenze pratiche, compresi gli oneri economici derivanti dall'inammissibilità.
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