Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 31/2026 - Catania, Sezione 2

avverso il silenzio-inadempimento del Comune di Catania in ordine all'istanza del 26 maggio 2025 finalizzata alla normazione/adozione di una destinazione urbanistica ex novo dei terreni ubicati in contrada S. Giorgio e meglio distinti nel Comune censuario di Catania al foglio 33, particelle nn. 240, 241, 247, 249, 251, 256, 258 e 261, nonché alla determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 39 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Giustizia amministrativa202502107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Catania sull'istanza del 26 maggio 2025 volta all'adozione di una nuova destinazione urbanistica dei terreni e alla determinazione dell'indennità ex art. 39 d.P.R. 327/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Catania sull'istanza del 26 maggio 2025, avente a oggetto la normazione o adozione ex novo di una destinazione urbanistica per terreni siti in contrada S. Giorgio, nonché la determinazione dell'indennità prevista dall'art. 39 d.P.R. 327/2001. L'ordinanza non esamina nel merito la fondatezza dell'azione avverso il silenzio, ma rileva l'omesso deposito, da parte dell'amministrazione, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti rilevanti ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR dispone un incombente istruttorio, ordinando all'Amministrazione intimata di depositare entro il termine di legge, in vista dell'udienza di merito fissata al 16 aprile 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento dell'attività amministrativa, quelli richiamati e ogni ulteriore atto utile al giudizio. Il Collegio precisa che la nozione di atti "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto suscettibile di influire sulla decisione della controversia, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Non viene adottata alcuna decisione definitiva sull'azione avverso il silenzio né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione deve depositare entro il termine fissato per la costituzione in giudizio il provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    La disposizione impone all'amministrazione il deposito degli atti e documenti rilevanti per la controversia entro il termine di costituzione in giudizio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato da lui delegato oppure il collegio ordina l’esibizione degli atti e dei documenti.

    In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esibizione degli atti necessari o utili alla decisione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La nozione di atti utili al giudizio comprende anche quelli suscettibili di incidere sulla valutazione dell'eventuale rilevanza di vizi formali o procedimentali ai sensi della disposizione.

  • art. 39 d.P.R. 327/2001

    È indicato quale base normativa della richiesta della ricorrente relativa alla determinazione dell'indennità, senza essere esaminato nel merito dall'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, l'amministrazione costituita deve depositare il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento dello stesso, quelli richiamati e ogni altro atto utile alla decisione, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a.
  • L'espressione "atti e documenti utili al giudizio" comprende qualsiasi elemento documentale suscettibile di influire sulla decisione della controversia, inclusi gli atti rilevanti per valutare l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • L'omesso deposito degli atti da parte dell'amministrazione legittima il presidente, il magistrato delegato o il collegio a ordinare l'esibizione degli stessi ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.