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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29388/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha dichiarato l'illegittimità della pena applicata per violazione dell'art. 444, comma 1-bis c.p.p. in presenza di recidiva ostativa (art. 99, comma 4 c.p.). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GIP che, su istanza di applicazione della pena, aveva patteggiato una pena detentiva di 3 anni e 8 mesi e una multa di € 800 per furto aggravato, tentata estorsione e minaccia aggravata, contestando l'illegalità della pena ai sensi dell'art. 448 c.p.p. comma 2-bis: in presenza di recidiva specifica e reiterata (riconosciuta e applicata in sentenza) è precluso il ricorso al "patteggiamento allargato" di cui all'art. 444 co. 1-bis c.p.p., e non poteva essere applicata una pena superiore a due anni.

Norme richiamate

  • art. 444, comma 1-bis, c.p.p.

    La norma esclude la possibilità di applicare il cosiddetto "patteggiamento allargato" a soggetti "dichiarati recidivi" (interpretata dalla Corte come comprensiva dei casi in cui la recidiva sia contestata e ritenuta), comportando il divieto di accordare pene superiori a due anni se sussiste la recidiva ostativa.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Consente la ricorribilità per illegalità della pena; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso ai sensi di questa disposizione quando il patteggiamento allargato è stato applicato in presenza di recidiva ostativa.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Indica le ipotesi di recidiva "ostativa" che precludono benefici (qui, l'applicazione del patteggiamento allargato). La Corte precisa che non è necessaria una previa "dichiarazione" formale della recidiva: se la recidiva è contestata e poi ritenuta, essa ostacola il ricorso al patteggiamento.

  • Cass. SS.UU., 27.5.2010 n. 35738 (giurisprudenza)

    Richiamata per chiarire che il riferimento legislativo a "coloro che siano stati dichiarati recidivi" è tecnicamente impreciso e che la recidiva, come altra circostanza aggravante, può essere ritenuta e applicata senza una precedente declaratoria formale.

  • Cass. Pen., 6, 10.1.2019 n. 3828 (giurisprudenza)

    Richiamata a supporto del principio che l'applicazione del patteggiamento in presenza di recidiva ostativa comporta illegalità della pena e legittima il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 c.p.p. comma 2-bis.

  • Cass. Pen., 2, 11.10.2017 n. 54958 (giurisprudenza)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale che conferma l'indirizzo secondo cui la presenza di recidiva ostativa esclude l'accesso al patteggiamento allargato e rende la pena applicata impugnabile.

Massime di principio

  • Il "patteggiamento allargato" (art. 444 c.p.p. co. 1-bis) non può essere applicato qualora sia contestata e ritenuta una recidiva ostativa ai sensi dell'art. 99 cod. pen.; non è necessaria una dichiarazione formale preventiva della recidiva.
  • Se con patteggiamento viene applicata una pena detentiva superiore a due anni nonostante la sussistenza di recidiva ostativa, la pena è illegale e la decisione è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 448 c.p.p. comma 2-bis.
  • La presenza di errori nel calcolo della pena (es. applicazione dell'aggravante dopo il calcolo della continuazione) può indicare profili di irregolarità, ma l'elemento decisivo ai fini dell'annullamento è l'illegittimità dell'accesso al patteggiamento in presenza di recidiva.
  • In simili situazioni il rimedio pratico della Corte può essere l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice competente per l'ulteriore corso, quando la violazione rende la pena strutturalmente illegale.
  • Per evitare vulnerabilità dell'accordo di pena, le parti e il giudice devono verificare preventivamente la sussistenza di recidive contestate o ritenute: se presenti, va escluso il ricorso al patteggiamento allargato o va modulata la misura della pena entro i limiti consentiti.

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