Cassazione Penale, Sentenza n. 36330/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha censurato l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) rispetto all'episodio di cessione contestato. La difesa ha sostenuto che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta con la motivazione che l'applicazione della norma "presupponeva la fondatezza del presente motivo d'appello", cioè collegandola impropriamente all'esito dell'impugnazione sulla responsabilità penale, anziché valutare autonomamente i presupposti della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la sentenza impugnata non contiene una adeguata analisi circa la sussistenza dei presupposti dell'art. 131-bis e che la motivazione della Corte territoriale appare errata nel collegare l'applicabilità della causa di non punibilità all'esclusione della responsabilità. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sull'applicabilità dell'art. 131-bis e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Firenze perché proceda a nuovo giudizio fornendo adeguata motivazione sul punto.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato l'obbligo di valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; l'applicazione di tale norma è logicamente consequenziale all'affermazione della responsabilità penale e non alla sua esclusione, pertanto la mancanza di specifica motivazione sul punto giustifica l'annullamento e il rinvio.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Norma richiamata nella contestazione relativa alla partecipazione al reato (concorso), citata come riferimento alla qualificazione dell'illecito nel capo d'imputazione; la sentenza di merito aveva condannato il ricorrente anche sulla base di tale norma.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma del Testo unico sulle sostanze stupefacenti richiamata per la fattispecie di cessione di stupefacenti; la condanna del ricorrente è stata pronunciata in relazione a questa disposizione.
Circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito e richiamata nella motivazione della sentenza di condanna; citata nel contraddittorio delle qualificazioni del reato e nella determinazione della pena.
Massime di principio
- La valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis deve essere svolta in modo autonomo e motivato: non può essere esclusa con argomentazioni che la collegano all'esito dell'impugnazione sulla responsabilità senza esaminare i requisiti sostanziali della norma.
- Se la sentenza di merito omette di verificare o motivare l'eventuale sussistenza della causa di esclusione della punibilità, la Corte di Cassazione può disporre l'annullamento limitato a quel profilo e il rinvio per un nuovo giudizio sul punto.
- Il difensore deve tempestivamente formulare e documentare la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis in modo chiaro, affinché il giudice di merito possa esprimersi e motivare espressamente sull'esistenza o meno dei presupposti.
- L'art. 131-bis opera indipendentemente dalla discussione sull'accertamento della responsabilità: la sua applicazione è compatibile con il riconoscimento di responsabilità quando i requisiti di particolare tenuità del fatto e della minima offensività siano soddisfatti e adeguatamente valutati.
- In caso di procedimento abbreviato o di condanna confermata in appello, la questione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità deve comunque essere affrontata e motivata dal giudice, pena l'intervento della Corte di Cassazione.
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