Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34270/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario relativo a un estratto di ruolo e alla cartella di pagamento sottostante, che la contribuente assumeva non notificata. La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto contro una precedente sentenza della stessa CTR, ritenendo insussistente l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: con il primo ha lamentato l’erronea applicazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. per avere il giudice escluso che il thema decidendum del giudizio di secondo grado potesse estendersi anche a una intimazione di pagamento successiva alla cartella; con i restanti due ha censurato, sempre sotto il profilo dell’errore revocatorio, la ritenuta inammissibilità del thema decidendum rispetto alla prescrizione della cartella e la ritenuta notifica della cartella alla data del 5.5.2010. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; l’agente della riscossione è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico, senza consentire di individuare quale intimazione di pagamento fosse stata effettivamente evocata. Ha dichiarato inammissibili anche gli altri due motivi per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., osservando che la ricorrente impugnava una sentenza che aveva già definitivamente respinto una domanda proposta contro l’estratto di ruolo e, tramite esso, contro la cartella sottostante. La Corte ha richiamato la disciplina introdotta dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato, e la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale, evidenziando che l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile se non in presenza di uno specifico pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo, circostanza non risultante in atti. Conseguentemente, ha confermato la condanna della ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La Corte esclude che, nel caso concreto, sussista l’errore revocatorio denunciato; inoltre rileva che i motivi proposti in cassazione non superano la soglia di specificità richiesta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha incardinato i motivi come errori di diritto nell’applicazione della disciplina sulla revocazione, ma la Corte li ha dichiarati inammissibili o generici.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiesto un interesse attuale e concreto a impugnare; la Corte lo esclude perché la domanda originaria riguardava l’estratto di ruolo e non emerge un pregiudizio specifico derivante dall’iscrizione a ruolo.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata sono impugnabili direttamente solo in presenza di uno specifico pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2001, n. 146

    Norma che ha introdotto la disciplina limitativa dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, poi trasfusa nell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973.

  • l. 17 dicembre 2021, n. 215

    Legge di conversione che ha confermato la modifica dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973.

  • d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamato nella disciplina dei casi in cui il debitore può dimostrare un pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo in relazione a procedure di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato quale ulteriore ipotesi in cui dall’iscrizione a ruolo può derivare un pregiudizio, con effetti sui pagamenti dovuti da soggetti pubblici.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    Norma richiamata nella disciplina dei controlli sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostra che dall’iscrizione a ruolo gli derivi uno specifico pregiudizio previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di cassazione contro il rigetto di una revocazione occorre una censura specifica e intellegibile: motivi generici o non idonei a individuare con precisione l’atto o la questione dedotta sono inammissibili.
  • L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve essere attuale e concreto; esso manca quando la parte contesti in via sostanziale una cartella o un ruolo senza allegare un pregiudizio effettivo e specificamente collegato all’iscrizione a ruolo.
  • La disciplina limitativa dell’impugnazione dell’estratto di ruolo non viola il diritto di difesa, poiché il contribuente conserva adeguata tutela nella fase esecutiva e l’eventuale rimedio a eventuali lacune richiede un intervento del legislatore.
  • In tema di impugnazioni tributarie, la nozione di interesse a ricorrere va valutata in relazione all’effettiva utilità concreta conseguibile dalla decisione richiesta, non alla mera contestazione astratta del debito iscritto a ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaInterposizione fittizia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.