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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12451/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, già condannato dal G.i.p. del Tribunale e con sentenza confermata dalla Corte d'appello, impugnava la decisione di merito sostenendo che la responsabilità fosse stata affermata sulla base di un solo elemento meramente indiziario, in violazione dell'art. 192 c.p.p. La fattispecie concreta riguarda una condanna a due anni e un mese di reclusione per i reati di cui agli artt. 423 c.p. e 4 della legge n. 110 del 1975. La censura investiva la valutazione della prova indiziaria e la tenuta della motivazione rispetto alla possibile esistenza di spiegazioni alternative ai fatti contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le sentenze di merito avessero valorizzato più indizi a carico dell'imputato e che la ricostruzione della responsabilità non fosse manifestamente illogica. Ha inoltre affermato che, nel giudizio di legittimità sui processi indiziari, il controllo è limitato alla correttezza logico-giuridica del ragionamento del giudice di merito e al rispetto dei criteri di gravità, precisione e concordanza ex art. 192 c.p.p., senza possibilità di procedere a un nuovo accertamento del fatto. Quanto alla diversa ipotesi alternativa prospettata, la Corte ha richiamato la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, osservando che le alternative meramente astratte e prive di riscontro non impediscono la condanna. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione degli indizi deve rispettare i criteri di gravità, precisione e concordanza; in cassazione è consentito solo il controllo sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento valutativo del giudice di merito, non un nuovo esame del fatto.

  • art. 423 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto di condanna, senza ulteriori specificazioni nel testo.

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice richiamata tra i reati oggetto di condanna, senza ulteriori specificazioni nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la valutazione della prova indiziaria non può essere sostituita con una nuova lettura del compendio probatorio: la Corte di cassazione controlla soltanto che il ragionamento del giudice di merito sia logicamente e giuridicamente corretto.
  • La censura ex art. 192 c.p.p. è ammissibile solo se evidenzia la mancanza o la manifesta illogicità del percorso motivazionale in tema di indizi; non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti.
  • La condanna può reggere anche in presenza di possibili ricostruzioni alternative, quando queste restino eventualità remote, astratte e prive di riscontri concreti nelle emergenze processuali.
  • In materia di prova indiziaria, la sufficienza della motivazione va apprezzata verificando la completezza, la correttezza e la logicità del discorso motivazionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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