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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14001/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare, ammettendolo invece alla semilibertà. Denuncia in primo luogo la nullità del procedimento per mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (violazione di norme di rito: artt. 666, 127, 178, 179 c.p.p., art. 51-ter L. 354/1975). In secondo luogo deduce violazione dell'art. 47-ter, comma 1-bis, L. 354/1975 e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della detenzione domiciliare: contesta che il rigetto sia stato basato sulla presenza nel domicilio indicato di congiunti gravati da misure cautelari e di prevenzione e con precedenti, argomentando che tale ragione sarebbe rilevante per negare un beneficio più ampio (affidamento in prova) ma non per escludere la misura alternativa della detenzione domiciliare mirata a evitare il sovraffollamento carcerario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Quanto al primo motivo ha accertato l'avvenuta notificazione del decreto di fissazione dell'udienza sia all'imputato (consegna il 7 marzo 2023, con sottoscrizione del verbale) sia al difensore (24 febbraio 2023), escludendo la nullità. Quanto al secondo motivo ha ritenuto corretta e logicamente fondata la motivazione del Tribunale di sorveglianza: la grave e plurima recidiva del ricorrente (otto condanne per reati vari e una denuncia recente del 26 gennaio 2023) e l'inidoneità del domicilio per la presenza di soggetti con precedenti e sottoposti a misure cautelari/preventive giustificano il diniego delle misure extramurarie più favorevoli e la scelta, invece, per la semilibertà, considerata idonea per consentire lavoro, reinserimento e controllo della condotta. Per l'infondatezza del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Norma di procedura penale riferita alle notificazioni in vista delle udienze camerali; la Corte ha verificato e ritenuto valide le notifiche effettuate, escludendo la nullità del procedimento.

  • art. 127 c.p.p.

    Disposizioni generali sulle comunicazioni e notificazioni: richiamata nel contesto della presunta mancata notificazione, ma la Corte ha riscontrato la regolarità degli atti.

  • art. 178 c.p.p.

    Norma sulle notificazioni dirette all'imputato: applicata implicitamente nella valutazione della correttezza della consegna del decreto all'interessato.

  • art. 179 c.p.p.

    Riguarda modalità e termini delle notificazioni: la Corte ha ritenuto che le modalità seguite fossero conformi alle prescrizioni, annullando la doglianza sulla nullità.

  • art. 51-ter L. 26 luglio 1975, n. 354

    Norma sul procedimento di sorveglianza e correlati adempimenti; evocata dal ricorrente in rapporto alle garanzie procedurali, ma la Corte ha ritenuto rispettati gli obblighi di comunicazione.

  • art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Prevede le misure alternative alla detenzione (es. affidamento, semilibertà); la Corte riconosce come legittima la valutazione del Tribunale secondo cui, dato il profilo di rischio e la disponibilità lavorativa, la semilibertà era più adeguata.

  • art. 47-ter, comma 1-bis L. 26 luglio 1975, n. 354

    Stabilisce condizioni e limiti per la concessione della detenzione domiciliare: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato il criterio della prognosi favorevole e della idoneità del domicilio, escludendo tali presupposti nel caso concreto per la recidiva e l'inidoneità dell'abitazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La contestazione di nullità per mancata notificazione richiede la prova che la notifica non sia stata eseguita: se dagli atti risulta la consegna al ricorrente e/o al difensore la doglianza viene rigettata.
  • Per ottenere misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) il richiedente deve dimostrare una prognosi favorevole e un domicilio effettivamente idoneo; la presenza di congiunti con precedenti o sottoposti a misure cautelari può giustificare il diniego.
  • La valutazione del Tribunale di sorveglianza sull'opportunità delle misure extramurarie è soggetta a sindacato limitato in Cassazione: il giudice di legittimità verifica la logicità e la completezza della motivazione piuttosto che riesaminare i fatti.
  • La ricorrenza di numerosi precedenti penali e di denunce recenti aumenta la probabilità che le misure alternative vengano escluse e che si opti per misure controllate (es. semilibertà) volte a mitigare il rischio di recidiva.
  • Nel proporre impugnazioni occorre puntare su argomentazioni specifiche e prove concrete che confutino le ragioni poste a fondamento del diniego da parte del Tribunale, altrimenti il ricorso rischia di essere giudicato infondato e di comportare la condanna alle spese.

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